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Sentenza

Sentenza n. 1232/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di dissequestro del 2 dicembre 2025, nella parte in cui disponeva la distruzione di otto prosciutti sequestrati, e diniego del 16 gennaio 2026 di annullamento parziale in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un’ispezione igienico-sanitaria del 27 ottobre 2025 presso l’azienda agricola, l’ASL aveva sequestrato otto prosciutti in stagionatura, collocati in una cella frigorifera presso fabbricati non ultimati destinati alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando l’assenza dei requisiti di tracciabilità e di autorizzazione. Su istanza dell’interessato, il 2 dicembre 2025 l’ASL aveva disposto il dissequestro ai fini della distruzione e dello smaltimento. Il ricorrente aveva poi chiesto la revoca o l’annullamento parziale dell’ordinanza, sostenendo di avere chiesto la distruzione per mero errore materiale, dovuto alla compilazione di un modulo prestampato. Con un unico motivo articolato in più profili ha dedotto: che la distruzione sarebbe consentita solo in presenza di nocività accertata e dopo le necessarie indagini; che i prosciutti erano destinati al consumo domestico e quindi esclusi dall’ambito delle norme europee sull’igiene, sicurezza e informazione alimentare; che la macellazione per autoconsumo non richiedeva autorizzazioni se svolta in un macello autorizzato; che la cella frigorifera si trovava in un’area di cantiere non operativa, per la quale non sussisteva ancora l’obbligo di notifica; e che il provvedimento era viziato da travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, sproporzione e difetto di motivazione. Ha inoltre contestato il diniego di autotutela e sostenuto il permanere dell’interesse alla decisione anche ai fini risarcitori, dopo che i prosciutti erano stati distrutti il 26 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura secondo cui la distruzione presupponeva la prova della nocività: la misura era giustificata dall’assenza di autorizzazione e, soprattutto, dalla mancanza di tracciabilità, che impediva di verificare provenienza, processo produttivo e rispetto dei requisiti igienico-sanitari. In tale situazione di rischio potenziale per la salute pubblica, non era necessario accertare con analisi l’effettiva nocività degli alimenti. Ha respinto anche la tesi della destinazione domestica: il ricorrente l’aveva soltanto allegata e non dimostrata, pur esercitando nell’azienda attività di vendita diretta ai consumatori anche di prosciutti. Non aveva adottato accorgimenti per distinguere i prodotti destinati alla vendita da quelli per uso personale; inoltre, la bolla di macellazione intestata all’azienda riguardava tre suini, compatibili con sei prosciutti, lasciando ignota l’origine degli altri due. Era quindi ragionevole ritenere i prodotti destinati ai consumatori e assoggettati agli obblighi di tracciabilità e alle norme di sicurezza alimentare. Il quarto profilo, relativo alla pretesa assenza di necessità di autorizzazione per la macellazione destinata all’autoconsumo, è stato respinto perché presupponeva una destinazione domestica non provata. Le censure sull’errore materiale nella richiesta di distruzione e sull’asserita non operatività della cella e assenza dell’obbligo di notifica non sono state esaminate, essendo il provvedimento plurimotivato e sufficiente la ragione, ritenuta legittima, della mancata tracciabilità. L’interesse alla decisione è stato esaminato nonostante la distruzione dei prosciutti e la prospettazione di finalità risarcitorie; non risulta pronunciata una statuizione risarcitoria. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 18 Regolamento (CE) n. 178/2002

    Pertanto, a giudizio del collegio, le circostanze sopra evidenziate hanno indotto l’amministrazione, tutt’altro che irragionevolmente, a ritenere che i prosciutti, privi dei requisiti di tracciabilità, fossero destinati ai consumatori, con conseguente applicazione dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, dell’art. 6 c. 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 e dell’art. 9, par. 1, lett. h) del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

    L’obbligo di tracciabilità si applica ai prodotti ritenuti destinati ai consumatori anche quando l’operatore sostiene che siano per autoconsumo; la destinazione domestica deve essere dimostrata e non può restare una mera allegazione.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193

    Pertanto, a giudizio del collegio, le circostanze sopra evidenziate hanno indotto l’amministrazione, tutt’altro che irragionevolmente, a ritenere che i prosciutti, privi dei requisiti di tracciabilità, fossero destinati ai consumatori, con conseguente applicazione dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, dell’art. 6 c. 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 e dell’art. 9, par. 1, lett. h) del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

    La disposizione è applicabile quando, alla luce delle circostanze concrete, i prodotti privi di tracciabilità risultino ragionevolmente destinati ai consumatori; la dedotta destinazione domestica non provata non esclude l’applicazione della disciplina.

  • art. 9, par. 1, lett. h), Regolamento (UE) n. 1169/2011

    Pertanto, a giudizio del collegio, le circostanze sopra evidenziate hanno indotto l’amministrazione, tutt’altro che irragionevolmente, a ritenere che i prosciutti, privi dei requisiti di tracciabilità, fossero destinati ai consumatori, con conseguente applicazione dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, dell’art. 6 c. 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 e dell’art. 9, par. 1, lett. h) del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

    La disciplina europea sull’informazione alimentare è stata ritenuta applicabile ai prosciutti, in quanto ragionevolmente destinati ai consumatori e privi dei requisiti necessari a garantirne la tracciabilità.

  • artt. 13 e 19 l. 24 novembre 1981, n. 689

    I prosciutti venivano quindi sottoposti, nella medesima giornata, a sequestro amministrativo cautelare ai sensi degli artt. 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 e riposti nei locali dell’azienda all’interno di una cella refrigerata, che veniva sigillata con l’apposizione di un cartello di riconoscimento recante il numero del verbale, il timbro del Servizi igiene alimenti di origine animale dell’ASL e la firma degli operanti.

    Le disposizioni sono richiamate per descrivere il sequestro cautelare; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma delle norme.

  • d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571

    In relazione al primo profilo di doglianza, rileva il collegio che l’impugnato provvedimento del 16 gennaio 2026 motiva la distruzione dei salumi non perché nocivi o pericolosi, “bensì, in base al dettato di cui al DPR 571/1982 e REG (CE) 178/2002, dall’assenza di qualsivoglia autorizzazione e dalla mancanza di tracciabilità, circostanze che, ai sensi del REG (CE) n. 178/2002, escludono la possibilità di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare nella produzione dei prosciutti de quibus” (pagina 3 del provvedimento 9 depositato dal ricorrente).

    La disciplina è richiamata a fondamento della distruzione degli alimenti quando l’assenza di autorizzazione e di tracciabilità impedisce di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare, senza che sia necessario dimostrarne la nocività effettiva.

  • art. 138 Regolamento (UE) 2017/625

    Come correttamente rilevato dall’amministrazione nelle proprie memorie, inoltre, “l’Autorità Competente può, infatti, intraprendere tutte le azioni previste dall’art. 138 del Regolamento UE 2017/625 in caso di accertata non conformità: un alimento di origine sconosciuta, per il quale non risulta possibile stabilire il processo produttivo, del quale non siano state rispettate le procedure atte a dimostrarne la provenienza, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari durante la produzione e la conservazione, l’assenza di un’etichetta che riporti gli ingredienti con la specifica della presenza di eventuali allergeni, risulta essere un potenziale pericolo (art. 14 Reg. CE 178/2004) per la salute pubblica e deve, pertanto, essere destinato a distruzione, senza l’obbligatorietà di analisi e/o ulteriori accertamenti” (pagina 6 della memoria di costituzione).

    Secondo la motivazione recepita dal TAR, in caso di non conformità l’autorità competente può adottare le azioni previste dall’art. 138; l’alimento di origine e processo produttivo non verificabili, privo delle procedure di tracciabilità e delle informazioni richieste, può essere distrutto senza analisi o ulteriori accertamenti.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Con riferimento al secondo e al quinto profilo di doglianza, è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato è plurimotivato, per cui la non illegittimità della motivazione secondo cui la mancata tracciabilità del prodotto alimentare destinato ai consumatori consente all’amministrazione di disporne la distruzione, esime il Collegio dall’esame delle censure.

    La presenza di una motivazione autonomamente legittima e sufficiente a sostenere il provvedimento ha consentito al TAR di non esaminare le ulteriori censure rivolte alle altre ragioni dell’atto.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    La peculiare controversia in esame è, invero, caratterizzata dal fatto che l’azienda agricola del signor Antonio Moi svolge, tra l’altro, attività di vendita di “prodotti derivati dalla sua azienda direttamente ai consumatori finali nell’ambito dell’azienda stessa, senza alcun obbligo di comunicazione, come previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 228/2001” (pagina 5 della memoria depositata il 26 giugno 2026), tra i quali vi sono anche prosciutti, come documentato dall’amministrazione resistente e non contestato dal ricorrente (v. in particolare, documento 12 depositato dall’amministrazione).

    La disposizione è richiamata per contestualizzare l’attività di vendita diretta dell’azienda; tale attività, insieme alla mancanza di separazione o identificazione dei prodotti per uso personale, concorre a rendere non dimostrata la destinazione domestica dei prosciutti.

  • art. 14 Regolamento (CE) n. 178/2002

    Come correttamente rilevato dall’amministrazione nelle proprie memorie, inoltre, “l’Autorità Competente può, infatti, intraprendere tutte le azioni previste dall’art. 138 del Regolamento UE 2017/625 in caso di accertata non conformità: un alimento di origine sconosciuta, per il quale non risulta possibile stabilire il processo produttivo, del quale non siano state rispettate le procedure atte a dimostrarne la provenienza, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari durante la produzione e la conservazione, l’assenza di un’etichetta che riporti gli ingredienti con la specifica della presenza di eventuali allergeni, risulta essere un potenziale pericolo (art. 14 Reg. CE 178/2004) per la salute pubblica e deve, pertanto, essere destinato a distruzione, senza l’obbligatorietà di analisi e/o ulteriori accertamenti” (pagina 6 della memoria di costituzione).

    La mancata conoscibilità della provenienza e del processo produttivo, unita all’assenza delle verifiche e delle informazioni alimentari necessarie, è stata considerata idonea a configurare un potenziale pericolo per la salute pubblica.

Massime di principio

  • Quando prodotti alimentari sono ragionevolmente destinati ai consumatori, l’obbligo di tracciabilità non viene meno per il solo fatto che l’operatore ne affermi la produzione o detenzione per autoconsumo: la destinazione domestica deve essere dimostrata con elementi concreti.
  • Se l’operatore svolge attività di vendita al pubblico di prodotti della stessa tipologia, deve adottare accorgimenti idonei a distinguere i prodotti destinati alla vendita da quelli per uso personale, così da consentire i controlli e verificare la destinazione dichiarata.
  • La distruzione di alimenti privi di tracciabilità può essere disposta senza accertarne analiticamente la nocività effettiva quando l’assenza di informazioni su provenienza, processo produttivo e requisiti igienico-sanitari impedisce di garantire la sicurezza e configura un rischio potenziale per la salute pubblica.
  • In presenza di un provvedimento fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una ragione sufficiente a sostenerlo consente al giudice di non esaminare le censure relative alle ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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