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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17202/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza di appello del 15/05/2025 con due motivi: (1) violazione di legge per omesso avviso al difensore di fiducia (avv. Giada Ficarelli) della trattazione orale dell'appello, celebrata il 15/05/2025 secondo la disciplina emergenziale (art. 23-bis, comma 3, d.l. n.137/2020 conv. in L. n.176/2020), e nominata in sua assenza un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.; dedotta la nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello dato adeguata spiegazione del rifiuto di riqualificare il fatto ascritto al capo C ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2011, lamentando l'assenza di un accertamento sulla misura di sorveglianza e sulle prescrizioni connesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha riconosciuto che l'omesso avviso al difensore costituisce una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.), ma ha affermato che, se la nullità è dedotta in cassazione, il ricorrente deve allegare la concreta ed effettiva menomazione del diritto di difesa subita a causa della mancata comparizione del difensore; non essendo tale pregiudizio specificato né concreto nel caso di specie (oltre al fatto che la difesa aveva comunque depositato conclusioni scritte e ha poi proposto ricorso per cassazione), il motivo è infondato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità: risultando regolare la comunicazione del decreto applicativo della sorveglianza speciale e coerenti le risultanze investigative (sorpreso nella flagranza di condotte contrastanti con le prescrizioni e in possesso di arnesi atti allo scasso), non sussistevano i presupposti per la riqualificazione richiesta; pertanto il motivo è inammissibile. Conclusivamente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato di furto contestato; citata come capo A della imputazione di primo grado

  • art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.

    art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Aggravanti del reato di furto valutate in sede di merito

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata per il reato contestato al capo C (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale); la Corte ritiene che la regolare comunicazione del decreto applicativo renda verosimile la consapevolezza del sorvegliato circa le prescrizioni

  • art. 707 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla contravvenzione contestata al capo B, per la quale il Tribunale aveva pronunciato non luogo a procedere per prescrizione

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato l'omesso avviso al difensore, ove venga disposta la trattazione orale su richiesta di altra parte, come nullità generale a regime intermedio rilevante ai sensi di questa disposizione

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento alla disciplina dell'impugnazione delle nullità di regime intermedio; la Corte osserva che la nullità deve essere eccepita nel primo atto utile e, se rilevata in cassazione, deve essere allegato il concreto pregiudizio subito

  • art. 23-bis, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    art. 23-bis, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina emergenziale sul rito di trattazione orale in appello; la Corte rileva l'obbligo di comunicazione alle parti del provvedimento che dispone la trattazione orale

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la nomina di un sostituto processuale in caso di assenza del difensore; nel caso concreto fu nominato un sostituto, ma ciò non esonera dall'onere di dimostrare l'eventuale pregiudizio difensivo

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Richiamati come fondamento costituzionale della tutela del diritto di difesa e dell'equità del procedimento

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come standard europeo del diritto a un giusto processo e alla difesa; utile a illustrare la rilevanza costituzionale delle garanzie difensive

Massime di principio

  • L'omissione dell'avviso al difensore della trattazione orale in appello costituisce, in linea generale, una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.), ma se la nullità è eccepita direttamente in cassazione il ricorrente deve allegare e dimostrare la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa subita per ottenere accoglimento.
  • La semplice assenza del difensore, supplita dalla nomina di un sostituto processuale, non elimina automaticamente l'obbligo per il ricorrente di dimostrare il pregiudizio se la violazione viene dedotta tardivamente; la tempestiva eccezione nel primo atto utile è comunque la prassi richiesta per salvaguardare il rimedio.
  • Quando la comunicazione della misura (es. sorveglianza speciale) è regolarmente eseguita, la Corte può ritenere che l'imputato fosse consapevole delle prescrizioni: ciò rende meno probabile la riqualificazione del fatto per carenza di accertamento delle prescrizioni, salvo prova contraria specifica.
  • Le risultanze investigative acquisite in prossimità temporale dell'evento (accertamenti di polizia giudiziaria, rinvenimento di arnesi, testimonianze degli agenti) assumono rilievo probatorio significativo e possono giustificare una condanna quando sono coerenti e univoche.
  • Per essere ammissibili, i motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione devono indicare con precisione le carenze argomentative e i nessi con il decisum; censure generiche o non specificamente fondate sulla documentazione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • In sede di impugnazione è strategico, quando si lamenta una nullità con effetti sul diritto di difesa, documentare subito (nell'atto di appello o nel primo atto utile) il pregiudizio subito, depositando elementi che ne dimostrino l'effettiva incidenza sulla difesa tecnica.

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