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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 1112 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa alla cartella di pagamento di Euro 1.894.080,72, emessa per la riscossione di imposte, sanzioni e interessi derivanti da avvisi di accertamento relativi agli anni 1994 e 1995, ormai definitivi. Ha contestato, in particolare, l'assenza della sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa indicazione della specie del ruolo, la scarsa comprensibilità delle causali e delle sanzioni, nonché l'erroneità e l'insufficiente trasparenza del calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla mancata sottoscrizione della cartella, considerando tali omissioni non invalidanti per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 e in assenza di una specifica sanzione. Ha escluso che l'omessa indicazione della specie del ruolo determini automaticamente la nullità, purché la pretesa sia comunque identificabile. Le doglianze sulla comprensibilità delle sanzioni e degli interessi sono state dichiarate inammissibili o comunque infondate, poiché rivolte contro accertamenti ormai definitivi o basate su contestazioni generiche e non adeguatamente documentate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000 per compensi in favore di ciascuna controricorrente, oltre agli ulteriori accessori previsti.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, anche mediante il riferimento all'atto presupposto. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento, tuttavia, non comporta automaticamente l'invalidità quando manca una specifica sanzione applicabile.

  • Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce causa di nullità della cartella per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera solo per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; per i ruoli anteriori tale omissione non determina né nullità né annullabilità automatica.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    L'inosservanza di formalità non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato all'omessa indicazione del responsabile del procedimento per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, artt. 11, 12 e 25

    Le indicazioni contenute nel ruolo e nella cartella devono permettere l'individuazione della pretesa e delle relative causali, ma non ogni omissione formale determina nullità. La nullità ricorre solo quando le carenze impediscono al contribuente di comprendere e controllare la pretesa.

  • Decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6

    L'indicazione della specie del ruolo rientra tra i contenuti minimi della cartella, ma la relativa omissione non è sanzionata automaticamente con la nullità. Occorre verificare in concreto se abbia impedito la comprensione della pretesa.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 1

    In caso di riscossione fondata su una sentenza della Commissione tributaria regionale, devono essere applicate le regole proprie della riscossione derivante dalla decisione giudiziale, compresi tributo e interessi secondo l'ammontare determinato in sentenza.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, artt. 15 e 20

    Le disposizioni sugli interessi nelle iscrizioni provvisorie o nella liquidazione e nel controllo formale della dichiarazione non sono applicabili se la cartella deriva, come accertato nella sentenza, da un avviso divenuto definitivo e dalla relativa sentenza.

Massime di principio

  • Le omissioni formali nella cartella di pagamento non comportano automaticamente la nullità: è necessario dimostrare che abbiano impedito concretamente di individuare la pretesa, la sua causale o di verificare la correttezza del calcolo.
  • Per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina, secondo l'orientamento applicato, né nullità né annullabilità automatica.
  • La mancata sottoscrizione della cartella non invalida l'atto quando la sua provenienza dall'autorità competente è comunque certa e il modello ministeriale non richiede la firma dell'esattore.
  • Una cartella può rinviare validamente all'avviso di accertamento presupposto, purché il contribuente lo conosca o possa conoscerlo e la cartella consenta di collegare con chiarezza imposte, sanzioni e interessi alla relativa pretesa.
  • Le contestazioni relative a imposte o sanzioni già contenute in un avviso di accertamento divenuto definitivo non possono essere riproposte contro la successiva cartella, salvo vizi propri della cartella o fatti sopravvenuti specificamente dimostrati.
  • Per contestare il calcolo degli interessi non basta affermarne genericamente l'incomprensibilità: occorre indicare con precisione le voci errate, il periodo considerato, la norma applicata e proporre un calcolo alternativo verificabile.
  • In sede di legittimità non è possibile sostituire la valutazione di merito del giudice con una diversa ricostruzione dei fatti; le censure devono indicare specificamente la violazione di legge o i fatti decisivi omessi, documentandoli adeguatamente.

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