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Ordinanza

Ordinanza n. 2280/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di “Federico II” di Napoli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso; - del bando di cui all’”Avviso pagamento iscrizione al Semestre Filtro relativa a corso di studio afferente a una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), o Medicina Veterinaria (LM-42) (D.M. n. 418/2025 e D.M. n. 431/2025)”, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 1 luglio 2025, con il quale sono state disciplinate le modalità di iscrizione al semestre filtro per l’accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 ; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali regolativi della procedura, bandi, atti di correzione e valutazione delle prove e ulteriori atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso collettivo è stato proposto da candidati esclusi dalla graduatoria nazionale dopo avere partecipato ai due appelli del semestre filtro senza conseguire alcuna sufficienza in Biologia, Chimica e Fisica. Sono state dedotte, tra l'altro, la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, in relazione al D.M. n. 1115/2025 che ha modificato successivamente le regole di formazione della graduatoria; la lesione della par condicio, dell'anonimato, della trasparenza e dell'imparzialità delle prove; l'illegittimità della mancata previsione di ulteriori scorrimenti; l'insufficienza dell'istruttoria sulla capacità formativa degli atenei e sul fabbisogno professionale; la difficoltà e sproporzione delle prove; la difformità didattica tra gli atenei; l'assenza di collegialità e di adeguata verbalizzazione delle correzioni; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese. È stata chiesta, in via cautelare, l'ammissione con riserva e in sovrannumero. Il TAR ha inoltre rilevato che le irregolarità descritte nella parte in fatto, se non articolate come specifici motivi, non possono essere autonomamente esaminate.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto, in via sommaria, che il D.M. n. 1115/2025 abbia ampliato, e non ristretto, le possibilità di inserimento in graduatoria, consentendo l'accesso anche a chi avesse conseguito una sola sufficienza, con successivo recupero dei CFU mancanti, e preservando la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Le modifiche sono state ritenute compatibili con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, poiché incidono sulle modalità di formazione della graduatoria e sui tempi di conseguimento dei CFU, senza eliminare il requisito sostanziale del completamento del percorso formativo. I ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non hanno dimostrato che l'applicazione delle regole originarie avrebbe consentito loro l'immatricolazione; al contrario, sarebbero stati esclusi anche secondo quelle regole. Le censure relative alla mancata conoscibilità preventiva delle modifiche sono state ritenute fondate su un interesse di mero fatto e su una prospettazione controfattuale non provata. La scelta di non disporre ulteriori scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria è stata considerata non manifestamente irragionevole, in ragione dell'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, potendo i posti residui essere destinati a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi. Le doglianze sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non sorrette dalla prova di una concreta possibilità di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione; il sistema di contenitori sigillati, presenza degli studenti alle operazioni di chiusura, rilevazione informatica CINECA e predeterminazione delle risposte è stato reputato idoneo a escludere un'incidenza effettiva sull'imparzialità. Le censure sulla correzione individuale, sui verbali, sulla difformità didattica e sulla difficoltà delle prove sono state giudicate generiche o non supportate da elementi idonei a evidenziare vizi macroscopici. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché la differenziazione transitoria tra categorie di atenei e corsi è stata ricondotta a ragioni organizzative e di gradualità della riforma e i ricorrenti non hanno dimostrato un interesse diretto alla disciplina di corsi diversi da quelli cui avevano partecipato. È stata invece rilevata la necessità di approfondire nel merito, mediante istruttoria, i profili relativi alla predeterminazione delle risposte corrette, agli eventuali sinonimi ammessi, alle procedure e ai criteri di correzione, al funzionamento del sistema informatico e ai verbali delle operazioni. Il TAR ha qualificato come controinteressati sostanziali tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, ordinando l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito del MUR, entro i termini perentori indicati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.500 a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 500 a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso, non esaminata favorevolmente nella fase cautelare.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Richiamati per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.

  • legge n. 26 del 14 marzo 2025

    Legge delega della riforma dell'accesso ai corsi di laurea interessati; il TAR ha escluso, in sede cautelare, che il D.M. n. 1115/2025 ne violi i principi.

  • d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    Disciplina legislativa della riforma; il TAR ha ritenuto che il decreto ministeriale impugnato regoli le modalità di formazione della graduatoria senza alterare i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le discipline del semestre filtro quale requisito per l'inserimento utile nella graduatoria.

  • art. 4 D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Individua criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, rendendo il recupero condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Prevede la destinazione dei posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, senza ulteriori scorrimenti ordinari.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato quale base normativa per la rilevazione del fabbisogno professionale sanitario.

  • art. 3 legge n. 264/1999

    Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale, capacità formativa degli atenei e adeguatezza delle strutture didattiche, laboratoriali e cliniche.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione temporanea delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in via cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Le dedotte violazioni non sono state ritenute adeguatamente specificate né riferite a un'incidenza concreta sulla posizione dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva nazionale, una modifica successiva delle modalità di formazione della graduatoria non è di per sé illegittima se amplia le possibilità di inserimento, conserva la priorità dei candidati che soddisfacevano i requisiti originari e subordina l'immatricolazione definitiva al completamento dei crediti formativi mancanti, purché restino invariati i presupposti sostanziali fissati dalla legge per l'accesso al corso.
  • Il candidato che contesta una modifica delle regole di graduatoria deve dimostrare concretamente che, applicando la disciplina originaria, avrebbe conseguito l'ammissione o una posizione utile; non è sufficiente allegare che avrebbe potuto adottare una diversa strategia di preparazione se avesse conosciuto prima la disciplina sopravvenuta.
  • Il principio di saturazione dei posti disponibili in un corso universitario a numero programmato può essere bilanciato con le esigenze organizzative e didattiche degli atenei e con la necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni; la mancata previsione di ulteriori scorrimenti non è manifestamente irragionevole quando sia funzionale al regolare svolgimento del percorso formativo e siano previsti strumenti alternativi di copertura dei posti residui.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione; mere sequenze ipotetiche di irregolarità, non accompagnate da elementi probatori specifici, non sono sufficienti a fondare l'illegittimità della procedura.
  • La domanda cautelare di ammissione con riserva e in sovrannumero è incoerente con censure demolitorie rivolte all'intero impianto della selezione: se tali censure fossero fondate, ne deriverebbe la riedizione o caducazione della procedura, mentre, se fossero infondate, l'ammissione in sovrannumero attribuirebbe un'utilità non necessariamente corrispondente al merito risultante dalla selezione e potrebbe alterare l'assetto programmatorio dei corsi.
  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria nazionale, questi assumono la qualità di controinteressati sostanziali; in presenza di un numero elevato di destinatari, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo l'indicazione nominativa dei controinteressati e termini perentori per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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