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Circolare

Circolare numero 80 del 19-4-2000

In concomitanza con la notifica delle cartelle di pagamento da parte dei concessionari, nelle more del rilascio della procedura di discarico/sgravio delle partite indebite, le Sedi dovranno inviare un preavviso di sgravio ai contribuenti che hanno provveduto a pagare in tutto o in parte il carico contributivo già iscritto a ruolo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’avvio della notifica delle cartelle di pagamento, i termini di notifica dei ruoli e le conseguenti attività delle Sedi per gestire posizioni indebite o variate dopo la formazione del ruolo. Viene chiarito il funzionamento del preavviso di sgravio, sia in via telematica verso i concessionari sia, in via transitoria, direttamente ai contribuenti. Sono inoltre indicate le modalità operative per le richieste di sgravio presentate dal contribuente, i dati che il provvedimento deve contenere e l’esigenza di monitorare le criticità applicative del nuovo sistema di riscossione.

Cartelle di pagamento INPS e procedure di sgravio/discarico

Cartelle di pagamento INPS, preavviso di sgravio e gestione delle posizioni indebite

La circolare interviene nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione tramite cartella unica, fornendo indicazioni operative sulle notifiche, sui provvedimenti di sgravio/discarico e sulle comunicazioni ai contribuenti. L’obiettivo è evitare che vengano richiesti o versati importi non dovuti e assicurare una rapida correzione delle posizioni iscritte a ruolo.

Termine di notifica delle cartelle

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 46/1999, la cartella di pagamento deve essere notificata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli. Per i ruoli emessi nel mese di gennaio 2000, la notifica deve quindi avvenire entro il mese di maggio successivo.

La circolare precisa inoltre che la cartella può contenere anche carichi contributivi iscritti in ruoli successivi, sia perché le posizioni debitorie possono comprendere partite riferite a ruoli diversi, sia perché il termine quadrimestrale costituisce solo il limite massimo per la notifica.

Situazione debitoria e aggiornamenti degli archivi

Le cartelle riportano la situazione debitoria del contribuente come risultava negli archivi di gestione DM e ART/COMM al momento dell’infasamento. Tuttavia, dopo la formazione del ruolo, tali archivi possono essere modificati da:

  • provvedimenti amministrativi, come la cancellazione di lavoratori autonomi dagli elenchi di categoria;
  • pagamenti effettuati tra la predisposizione del ruolo e la notifica della cartella;
  • pagamenti relativi a piani di ammortamento provvisori o definitivi per domande di dilazione accolte dal mese di dicembre 1999;
  • sistemazioni contabili non ancora gestite al momento della formazione del ruolo;
  • pagamenti registrati dopo l’infasamento dei crediti;
  • procedure concorsuali.

Da tali variazioni discende l’esigenza che le Sedi interessate emettano i necessari provvedimenti di discarico o sgravio e li trasmettano ai concessionari in via telematica.

Preavviso di sgravio e gestione del provvedimento telematico

Nella predisposizione dei tracciati telematici con i concessionari e con il Ministero delle Finanze, è stato concordato un tracciato unico, valido come discarico o sgravio a seconda che la cartella sia già stata formata.

Se il provvedimento è trasmesso prima della cartellazione:

  • il concessionario effettua il discarico sul ruolo;
  • viene rideterminato il carico contributivo iscritto a ruolo.

Se il provvedimento è trasmesso dopo la formazione della cartella:

  • il concessionario invia tempestivamente al contribuente l’avviso di sgravio;
  • sgravia contestualmente la partita dal ruolo;
  • comunica l’esito alla Sede tramite gli esiti della riscossione.

Comunicazione transitoria ai contribuenti

In attesa del rilascio della procedura telematica definitiva, le Sedi devono inviare immediatamente e solo ai contribuenti interessati un preavviso di sgravio delle somme indebite, secondo il testo allegato alla circolare. Tale attività è finalizzata a evitare contestazioni sulla cartella in arrivo o pagamenti di importi non dovuti.

La misura va applicata:

  • per tutti i ruoli già emessi;
  • per quelli che verranno affidati ai concessionari fino a nuova comunicazione.

Le comunicazioni devono essere inviate con raccomandata A/R e conservate in evidenza per consentire, una volta attivata la procedura telematica, la trasmissione delle partite ai concessionari per lo sgravio dal ruolo.

Richiesta di sgravio da parte del contribuente

La circolare chiarisce che, oltre agli sgravi da emettere in coincidenza con le cartelle in prossima notifica o successive, le Sedi possono rilasciare avvisi di sgravio anche su richiesta del contribuente.

Dopo aver ricevuto la cartella di pagamento, il debitore può:

  • pagare le somme richieste;
  • chiedere lo sgravio totale o parziale;
  • chiedere la sospensione del pagamento;
  • chiedere la dilazione del pagamento.

Il contribuente può contestare il carico sostenendo che i contributi sono stati già pagati, in tutto o in parte, oppure che non sono dovuti, ad esempio per una domanda di cancellazione dagli elenchi di categoria non ancora definita.

Per ottenere lo sgravio, l’interessato deve:

  • presentare apposita istanza alla Sede competente;
  • allegare copia della cartella di pagamento;
  • attestare, se del caso, l’avvenuto pagamento;
  • produrre documentazione idonea a dimostrare che i contributi, pur non pagati, non sono dovuti.

La Sede, ricevuta l’istanza, deve:

  • verificare la posizione debitoria della ditta;
  • controllare i pagamenti presenti in archivio;
  • acquisire l’eventuale ricevuta di pagamento se non risulta registrata;
  • inviare al contribuente il preavviso di sgravio totale o parziale oppure comunicare che il carico contestato è dovuto.

Sgravio parziale, residuo debito e tempi di lavorazione

Se lo sgravio è parziale, occorre rideterminare anche il carico relativo agli oneri accessori e la comunicazione deve indicare il residuo debito del contribuente.

Le Sedi devono esaminare tutte le richieste di sgravio e fornire risposte tempestive ed esaurienti entro i termini previsti per il pagamento della cartella, così da consentire al contribuente di versare solo quanto effettivamente dovuto.

La circolare ricorda inoltre che, dopo la scadenza dei 60 giorni dalla notifica, il contribuente è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, un’ulteriore somma aggiuntiva calcolata dalla data di notifica della cartella fino al pagamento.

Conservazione dei provvedimenti e dati identificativi

Tutti i provvedimenti cartacei di sgravio totale o parziale trasmessi ai contribuenti devono essere tenuti in evidenza per le successive sistemazioni contabili, sia sugli archivi dei ruoli sia sugli archivi di gestione, oltre che per l’invio del provvedimento telematico al concessionario.

Il provvedimento cartaceo deve contenere gli stessi dati identificativi del provvedimento telematico e riportare:

  • i dati identificativi del ruolo: codice ente, codice ambito, anno e numero del ruolo;
  • i dati del contribuente: dati anagrafici, domicilio fiscale e indirizzo;
  • il codice fiscale;
  • i dati identificativi del provvedimento: numero progressivo e, se presente la cartella, numero della cartella e progressivo del tributo all’interno della cartella;
  • il codice tributo relativo al carico sgravato e l’anno o periodo di riferimento;
  • l’importo originario del carico iscritto a ruolo, distintamente per contributi e oneri accessori;
  • l’importo sgravato, distintamente per contributi e oneri accessori;
  • l’eventuale residuo carico a ruolo.

Criticità applicative del nuovo sistema di riscossione

La circolare evidenzia che l’invio delle cartelle da parte dei concessionari comporta un rilevante impatto sui contribuenti, perché rappresenta una diversa modalità di recupero del credito da parte dell’Istituto. Inoltre, il nuovo sistema di riscossione basato sulla cartella unica di pagamento riguarda non solo l’Istituto, ma anche tutti gli enti previdenziali e l’Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea quindi che, dopo la prima fase di attuazione, sarà necessario mettere a punto l’intero sistema. Le Sedi sono invitate a segnalare tutte le problematiche operative e gestionali che dovessero emergere, così da consentire una valutazione complessiva e l’adozione delle iniziative più opportune.

Punti principali

Termine di notifica delle cartelle

In base all’art. 11 del D.Lgs. n. 46/1999, la cartella di pagamento deve essere notificata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli. Per i ruoli emessi nel mese di gennaio 2000, le cartelle devono quindi essere notificate entro il mese di maggio successivo. Le cartelle possono comprendere anche carichi iscritti in ruoli successivi, poiché il termine dei quattro mesi rappresenta solo il limite massimo per la notifica.

Aggiornamento delle posizioni e provvedimenti di sgravio/discarico

Le cartelle riflettono la situazione debitoria risultante dagli archivi di gestione DM e ART/COMM al momento dell’infasamento, ma tali archivi possono essere modificati dopo la formazione del ruolo da cancellazioni, pagamenti, dilazioni, sistemazioni contabili, pagamenti registrati dopo l’infasamento e procedure concorsuali. Le Sedi devono quindi emettere i provvedimenti di discarico o sgravio necessari e trasmetterli telematicamente ai concessionari.

Preavviso di sgravio e tracciato unico

Nella predisposizione dei tracciati telematici con concessionari e Ministero delle Finanze, si è scelto un unico tracciato valido come discarico o sgravio a seconda che la cartella sia già stata formata. Se il provvedimento arriva prima della cartellazione, il concessionario effettua il discarico sul ruolo e ridetermina il carico contributivo; se arriva dopo la formazione della cartella, il concessionario invia subito al contribuente l’avviso di sgravio e sgravia la partita, comunicandolo alla Sede tramite gli esiti della riscossione.

Comunicazione transitoria ai contribuenti da parte delle Sedi

In attesa del rilascio della procedura telematica, le Sedi devono inviare immediatamente ai contribuenti interessati un preavviso di sgravio delle somme indebite, per evitare contestazioni o pagamenti non dovuti. L’attività va svolta per tutti i ruoli già emessi e per quelli che saranno affidati ai concessionari fino a nuova comunicazione. La comunicazione va spedita con raccomandata A/R e deve essere tenuta in evidenza per la successiva trasmissione ai concessionari.

Richiesta di sgravio da parte del contribuente

Dopo la notifica della cartella, il debitore può pagare, chiedere lo sgravio totale o parziale, domandare la sospensione o richiedere la dilazione. Per ottenere lo sgravio, deve presentare istanza alla Sede competente, allegare copia della cartella, attestare l’eventuale pagamento e produrre documentazione idonea a dimostrare che i contributi non sono dovuti. La Sede deve verificare la posizione debitoria, controllare i pagamenti in archivio, acquisire eventuali ricevute mancanti e comunicare il preavviso di sgravio o la conferma della debenza.

Effetti dello sgravio parziale e tempi di risposta

In caso di sgravio parziale, devono essere rideterminati anche gli oneri accessori e la comunicazione deve indicare il residuo debito. Le Sedi devono esaminare le richieste tempestivamente, entro i termini utili per il pagamento della cartella, così da consentire al contribuente di versare solo quanto effettivamente dovuto. Dopo la scadenza dei 60 giorni dalla notifica, restano dovute anche le somme aggiuntive calcolate giorno per giorno fino alla data del pagamento.

Dati obbligatori del provvedimento di sgravio

I provvedimenti cartacei di sgravio totale o parziale devono essere conservati per le successive sistemazioni contabili e per l’invio telematico al concessionario. Devono riportare i dati identificativi del ruolo, del contribuente, del codice fiscale, del provvedimento, dell’eventuale cartella, del tributo, l’importo originario, l’importo sgravato e l’eventuale residuo carico a ruolo.

Impatto del nuovo sistema di riscossione

L’invio delle cartelle da parte dei concessionari rappresenta una nuova modalità di recupero del credito dell’Istituto e incide anche sugli altri enti previdenziali e sull’Amministrazione finanziaria. La circolare segnala che il sistema dovrà essere progressivamente messo a punto e invita le Sedi a comunicare tutte le criticità operative e gestionali emerse, così da valutare le iniziative più opportune.

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