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Circolare

Circolare numero 79 del 18-4-2000

Sospensione del versamento dei contributi per i soggetti residenti ed operanti nei comuni colpiti dalla calamità naturale. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione ; condizioni e modalità per ottenere il beneficio; individuazione dei comuni interessati.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’ordinanza n. 3036/2000, che sospende il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei territori della Campania colpiti dagli eventi meteorici del 14-16 dicembre 1999. Vengono individuati il periodo contributivo sospeso, i soggetti beneficiari, i comuni interessati e le categorie di contribuenti coinvolte, con indicazioni specifiche per datori di lavoro, domestici, versamenti volontari, artigiani, commercianti, professionisti, committenti e settore agricolo. Sono inoltre disciplinate le modalità di denuncia, la codifica aziendale, il trattamento contabile dei contributi sospesi e si precisa che il recupero avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri, in attesa di ulteriori istruzioni ministeriali.

Sospensione contributiva per i comuni campani colpiti dagli eventi meteorici del 14-16 dicembre 1999

Sospensione contributiva per gli eventi meteorici in Campania del dicembre 1999

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’ordinanza ministeriale n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000, che dispone interventi di protezione civile per i territori della Campania colpiti dagli eventi meteorici del 14, 15 e 16 dicembre 1999. Per la parte di competenza dell’Istituto, l’ordinanza prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico dei dipendenti, e la circolare ne disciplina ambito, beneficiari, categorie interessate, modalità operative e riflessi contabili.

Periodo contributivo oggetto della sospensione

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 14 dicembre 1999 e il 30 giugno 2000. La sospensione opera anche sui termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.

Sono pertanto ricompresi i contributi che, secondo le varie gestioni e categorie, ricadono in tale arco temporale, ferma restando la diversa individuazione delle singole scadenze per le specifiche categorie di contribuenti.

Soggetti beneficiari e ambito territoriale

Possono beneficiare della sospensione:

  • i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti alla data dell’evento calamitoso nei comuni indicati dall’art. 1 dell’ordinanza, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;
  • i soggetti che, pur non risiedendo nei comuni colpiti, abbiano operato alla data dell’evento nei comuni di cui all’art. 1 e i cui immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanze di sgombero;
  • i residenti nei comuni interessati che svolgono attività lavorativa al di fuori di tali comuni, purché le abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

I comuni interessati sono:

  • provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina;
  • provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;
  • provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.

Effetti della sospensione e contributi già versati

La sospensione riguarda sia i termini di versamento sia quelli di presentazione delle denunce e della modulistica collegata. La circolare precisa inoltre che non si fa luogo a rimborsi o restituzioni per i contributi che siano stati comunque versati entro il 15 febbraio 2000, nonostante la sospensione disposta dall’ordinanza.

Categorie di contribuenti interessate

La sospensione del pagamento riguarda, in generale, i contributi dovuti da:

  • datori di lavoro;
  • lavoratori autonomi;
  • committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • contribuenti volontari.

La circolare dedica poi istruzioni specifiche anche ad artigiani, commercianti e soggetti del settore agricolo.

Datori di lavoro e denuncia contributiva con mod. DM10/2

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi mediante mod. DM10/2, la sospensione riguarda i contributi con scadenza legale dal 14 dicembre 1999 al 30 giugno 2000. I periodi di paga interessati risultano quindi:

  • da novembre 1999 a maggio 2000 per la generalità delle aziende;
  • da settembre 1999 a marzo 2000 per le aziende della pesca e dei trasporti marittimi, in ragione del più ampio termine previsto per il pagamento dei contributi.

Alle posizioni contributive interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "9V", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi meteorici che hanno colpito alcuni comuni della Campania.

La circolare precisa inoltre che, per il momento, le istruzioni sulla compilazione e presentazione delle denunce devono essere osservate dalle seguenti tipologie di aziende:

  • aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in comuni diversi da quelli colpiti, ma che abbiano svolto attività nei comuni interessati e siano quindi destinatarie della sospensione;
  • aziende operanti in territori diversi da quelli alluvionati che sospendono la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle zone danneggiate;
  • aziende che presentano mod. DM10 con saldo a proprio credito per il conguaglio di prestazioni anticipate per conto dell’Istituto, quali assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia e maternità, integrazioni salariali e simili.

Le modalità di compilazione del DM10/2 prevedono, in sintesi, la compilazione ordinaria dei quadri B e C per tutti i lavoratori, la compilazione del quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B, il calcolo dei contributi riferiti ai lavoratori per i quali è richiesta la sospensione totale o parziale e l’esposizione della differenza come importo dei contributi sospesi in uno dei righi in bianco del quadro D. Tale importo deve essere preceduto dal codice "N936" e dalla dicitura "contr. sosp. eventi meteorici ORD. n. 3036/2000".

Dopo l’esposizione delle partite sospese nel quadro D, deve essere effettuata la sommatoria, riportando il totale nel rigo 57 e la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 nel riquadro sottostante il rigo 57. Il saldo della denuncia a credito INPS deve essere versato con le consuete modalità F24 oppure, se del caso, la denuncia a saldo credito dell’azienda deve essere presentata alla Sede competente per le operazioni di rimborso o compensazione secondo le vigenti disposizioni.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono sospesi i termini di versamento della contribuzione relativa al 4° trimestre 1999 e al 1° trimestre 2000.

Versamenti volontari

Per i prosecutori volontari sono sospesi i termini di versamento della contribuzione relativa al 3° trimestre 1999, al 4° trimestre 1999 e al 1° trimestre 2000.

Artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione dell’obbligo di versamento riguarda i soggetti le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze di sgombero. Le scadenze interessate sono:

  • 16 febbraio 2000, per i contributi dovuti sul minimale imponibile per il quarto trimestre 1999 e per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alla stessa data;
  • 16 maggio 2000, per i contributi dovuti sul minimale imponibile per il primo trimestre 2000 e per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alla medesima data;
  • 31 maggio 2000, per i contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 1999 e primo acconto 2000.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 1999 e primo acconto 2000.

Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare, per gli emolumenti erogati nel mese precedente, il giorno 16 dei mesi di dicembre 1999 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2000.

Per tali soggetti trovano applicazione anche le indicazioni generali in materia di sospensione dei termini di presentazione delle denunce obbligatorie e di recupero delle somme non corrisposte.

Contributi del settore agricolo

Per il settore agricolo la sospensione riguarda specifiche tipologie di contribuenti e versamenti:

  • per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP, i contributi relativi alla IV rata 1999;
  • per i PC/CF, i contributi relativi alla IV rata 1999;
  • per le aziende agricole, i contributi relativi al II trimestre 1999, al III trimestre 1999 e al IV trimestre 1999;
  • per il contributo del 15% di cui all’art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, il bimestre di dicembre 1999.

La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG e delle dichiarazioni annuali ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati alla liquidazione dell’indennità di disoccupazione.

Recupero dei contributi sospesi

L’ordinanza stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Tuttavia non disciplina le modalità concrete del recupero; la circolare rinvia quindi a successive istruzioni ministeriali per la definizione operativa della procedura.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi relativi ai datori di lavoro contraddistinti dal codice "N936" è istituito il conto GPA 06/64, assistito da apposito partitario locale.

La procedura DM provvederà anche all’emissione, in duplice copia, di una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite a tale conto; una copia dovrà essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul partitario locale.

Per la contabilizzazione dei recuperi dei contributi oggetto di sospensione, la circolare rinvia alle istruzioni che saranno emanate dopo lo scioglimento della riserva richiamata sul punto relativo alle modalità di recupero.

Variazioni al piano dei conti

In allegato è riportata la variazione al piano dei conti con l’istituzione del conto GPA 06/64, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici del dicembre 1999 - Art. 3, comma 3, dell'O.M. n. 3036/2000", con abbreviazione "CRED.CTR.SOSP.AZ.TERRITORI CAMPANIA-O.M.3036/2000".

Punti principali

Ambito temporale della sospensione

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 14 dicembre 1999 e il 30 giugno 2000. Sono inclusi anche i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.

Soggetti beneficiari e comuni interessati

Possono beneficiare della sospensione i residenti, alla data dell’evento calamitoso, nei comuni indicati dall’ordinanza, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Il beneficio spetta anche a chi, pur non residente nei comuni colpiti, vi operava alla data dell’evento e abbia immobili produttivi sgomberati. I comuni interessati sono Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana e Sant’Martino Valle Caudina (Avellino), Cusano Mutri e Pannarano (Benevento), Giffoni Valle Piana (Salerno).

Effetti della sospensione e rimborsi

La sospensione opera anche sui termini di presentazione delle denunce obbligatorie. Non sono previsti rimborsi o restituzioni per contributi eventualmente versati entro il 15 febbraio 2000 nonostante la sospensione.

Categorie di contribuenti coinvolte

La sospensione riguarda, in via generale, datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, addetti ai servizi domestici e familiari, contribuenti volontari, artigiani, commercianti e soggetti del settore agricolo.

Istruzioni per i datori di lavoro e mod. DM10/2

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con mod. DM10/2, la sospensione riguarda i contributi con scadenza legale dal 14 dicembre 1999 al 30 giugno 2000; i periodi di paga interessati vanno da novembre 1999 a maggio 2000, mentre per pesca e trasporti marittimi da settembre 1999 a marzo 2000. Alle posizioni contributive va attribuito il codice di autorizzazione "9V". La circolare detta anche le modalità di compilazione del DM10/2 e del versamento F24, nonché il trattamento dei casi di accentramento contributivo, sospensione della sola quota lavoratore e denunce a credito INPS.

Lavoro domestico e versamenti volontari

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono sospesi i termini di versamento della contribuzione relativa al 4° trimestre 1999 e al 1° trimestre 2000. Per i prosecutori volontari la sospensione riguarda il 3° trimestre 1999, il 4° trimestre 1999 e il 1° trimestre 2000.

Artigiani, commercianti e Gestione separata

Per artigiani ed esercenti attività commerciali con abitazioni o immobili produttivi sgomberati, la sospensione riguarda le scadenze del 16 febbraio 2000, del 16 maggio 2000 e del 31 maggio 2000, con riferimento ai contributi sul minimale, ai periodi pregressi e ai contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del saldo 1999 e del primo acconto 2000; per i committenti di co.co.co. sono sospesi i versamenti con scadenza il giorno 16 dei mesi di dicembre 1999 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2000.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la sospensione riguarda i contributi dei lavoratori autonomi CD-CM-IATP relativi alla IV rata 1999, dei PC/CF relativi alla IV rata 1999, delle aziende agricole relativi al II, III e IV trimestre 1999 e il contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996 per il bimestre dicembre 1999. Restano invece obbligatorie le dichiarazioni trimestrali e annuali DMAG, ACC1/CFPC, CD1 e CD1var.

Recupero dei contributi sospesi e contabilizzazione

Il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori, ma la circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità operative. Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro è istituito il conto GPA 06/64, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici del dicembre 1999 - Art. 3, comma 3, dell'O.M. n. 3036/2000".

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