Circolare numero 82 del 21-4-2000
Con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 è stato emanato il Regolamento di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che reca le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell’assegno sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in base alla legge n. 40/1998 e al D.P.R. n. 394/1999, l’assegno sociale può essere riconosciuto anche a stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale, nonché agli apolidi, purché sussistano gli ordinari requisiti di età, reddito e residenza. Viene precisata la decorrenza della prestazione, la gestione della scadenza per i titolari di permesso, l’assenza di scadenza per i titolari di carta di soggiorno e l’obbligo di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. La circolare estende inoltre il beneficio ai cittadini U.E. residenti in Italia anche senza la qualifica di lavoratori, conferma la non esportabilità dell’assegno sociale in ambito europeo e rinvia ad aggiornamenti procedurali per l’inserimento delle domande in EAD75.
Assegno sociale per stranieri e cittadini U.E., con chiarimenti su decorrenza, requisiti, inesportabilità e procedure
Assegno sociale per stranieri e cittadini U.E.
La circolare interviene sull’applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, chiarendo l’estensione dell’assegno sociale agli stranieri e ad altre categorie assimilate ai cittadini italiani ai fini delle prestazioni assistenziali. Il documento fornisce inoltre indicazioni operative su decorrenza, durata, requisiti e gestione delle domande.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 39 della legge n. 40/1998 stabilisce che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nei medesimi documenti, sono equiparati ai cittadini italiani per la fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle per sordomuti, ciechi civili e invalidi civili.
L’attuazione di tale principio è stata possibile solo dopo l’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono state infatti dettate le norme di attuazione in materia di immigrazione e condizione dello straniero, con particolare riferimento agli articoli 9/17, che disciplinano i criteri per il rilascio del permesso e della carta di soggiorno per le categorie interessate ai benefici.
Apolidi ed extracomunitari
La circolare chiarisce che, per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, l’effetto più rilevante riguarda l’assegno sociale. Tale prestazione, prima riconoscibile solo ai cittadini italiani e, a determinate condizioni, a quelli comunitari, può ora essere concessa anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, purché siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Per il permesso di soggiorno è richiesto che, al momento della domanda, il termine di validità non sia già scaduto. La prestazione, per i titolari di permesso, deve essere corrisposta fino alla scadenza del titolo, salvo rinnovo in tempo utile; per questo le concessioni devono essere poste in scadenza alla fine del mese di cessazione della validità del permesso, con onere per l’interessato di presentare la documentazione aggiornata che dimostri il permanere dei requisiti.
Resta ferma la verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina ordinaria dell’assegno sociale, cioè quelli di età, reddito e residenza nel territorio nazionale. In particolare, viene richiamato l’articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, che impone agli stranieri iscritti in anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, allegando il permesso; per i titolari di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione deve avvenire entro 60 giorni dal rinnovo della carta.
Per i titolari di carta di soggiorno, l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 stabilisce la durata indeterminata del titolo. Ne consegue che per tali soggetti non deve essere impostata una data di scadenza dell’assegno sociale.
Decorrenza della prestazione
La prestazione in favore degli stranieri può decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ma comunque non prima del 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della legge n. 40/1998.
Cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia
La circolare evidenzia che la legge n. 40/1998, all’articolo 1, comma 2, si applica anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea quando contiene disposizioni più favorevoli.
In precedenza, secondo l’orientamento amministrativo richiamato dalla circolare n. 754 del 14 luglio 1986, i cittadini U.E. potevano accedere alla pensione o all’assegno sociale solo se avessero rivestito la qualifica di lavoratore in Italia. Le nuove disposizioni consentono invece ai cittadini della Comunità Europea residenti in Italia di ottenere l’assegno sociale anche senza tale requisito.
Anche per questi soggetti la decorrenza non può essere anteriore al 27 marzo 1998.
Inesportabilità dell’assegno sociale
La circolare richiama il Regolamento C.E.E. n. 1223/98, che ha inserito l’assegno sociale ex legge 8 agosto 1995, n. 335, nell’allegato II bis del Regolamento n. 1408/71, qualificandolo come prestazione non contributiva e non esportabile nell’ambito europeo.
Per la pensione sociale restano ferme le disposizioni già contenute nella circolare n. 15 del 16 gennaio 1993.
Indicazioni operative e procedure
Le procedure informatiche per l’inserimento delle domande in EAD75 e per la liquidazione delle pensioni risultano in corso di aggiornamento per recepire le nuove regole. Fino a una successiva comunicazione sulla disponibilità degli aggiornamenti, le Sedi devono mantenere le domande in apposita evidenza e inserirle in EAD75 secondo i criteri già previsti per gli assegni sociali.
Il documento, quindi, non introduce solo un ampliamento della platea dei beneficiari, ma fornisce anche istruzioni operative provvisorie per la gestione delle domande in attesa dell’aggiornamento delle procedure.
Punti principali
Equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani
L’articolo 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, equipara ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nei relativi documenti, ai fini delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, comprese quelle per sordomuti, ciechi civili e invalidi civili.
Assegno sociale per apolidi ed extracomunitari
Per effetto della normativa richiamata, l’assegno sociale può essere riconosciuto anche a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale. Per il permesso di soggiorno è richiesto che, alla data di presentazione della domanda, il termine di validità non sia scaduto.
Durata della prestazione e verifica dei requisiti
Per i titolari di permesso di soggiorno l’assegno sociale va erogato fino alla scadenza del permesso, salvo rinnovo tempestivo; le prestazioni devono essere poste in scadenza alla fine del mese di cessazione della validità del permesso, con onere per l’interessato di rinnovare la documentazione. Restano fermi i controlli su età, reddito e residenza nel territorio nazionale. L’articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 impone agli stranieri iscritti in anagrafe il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso, con allegato il permesso stesso; per i titolari di carta di soggiorno il rinnovo della dichiarazione va fatto entro 60 giorni dal rinnovo della carta.
Carta di soggiorno a tempo indeterminato
Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, la carta di soggiorno è a tempo indeterminato. Per questo motivo, per i titolari di carta di soggiorno non deve essere prevista una data di scadenza dell’assegno sociale.
Decorrenza dell’assegno sociale per stranieri
L’assegno sociale in favore degli stranieri decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, in ogni caso, non può avere decorrenza anteriore al 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della legge n. 40/1998.
Cittadini U.E. residenti in Italia
La legge n. 40/1998, all’articolo 1, comma 2, prevede l’applicazione delle sue norme anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea quando siano più favorevoli. Pertanto, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori, superando il precedente orientamento richiamato nella circolare n. 754 del 14 luglio 1986. Anche per tali soggetti la prestazione può essere riconosciuta solo da data successiva al 27 marzo 1998.
Inesportabilità dell’assegno sociale
Viene ricordato che il Regolamento C.E.E. n. 1223/98 ha inserito l’assegno sociale ex legge n. 335/1995 nell’allegato II bis del Regolamento n. 1408/71, qualificandolo come prestazione a carattere non contributivo non esportabile in ambito europeo. Per la pensione sociale restano ferme le disposizioni della circolare n. 15 del 16 gennaio 1993.
Aggiornamento delle procedure EAD75
Le procedure di inserimento delle domande in EAD75 e di liquidazione delle pensioni risultano in corso di aggiornamento per consentire la gestione degli assegni sociali secondo le nuove disposizioni. Fino alla comunicazione della nuova disponibilità, le Sedi devono tenere le domande in apposita evidenza e inserirle in EAD75 secondo i criteri già previsti per gli assegni sociali.
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