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Circolare

Circolare numero 81 del 20-4-2000

L'art. 38 della legge 23.12.1999, pubblicata in supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 27.12.1999 - Serie Generale - stabilisce che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Si riportano di seguito le istruzioni per l'applicazione della previsione normativa.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per i lavoratori pubblici e privati in aspettativa non retribuita per mandato elettivo o funzioni pubbliche, l’obbligo di versare la quota a carico del lavoratore per ottenere l’accredito della contribuzione figurativa. Vengono chiariti presupposti, destinatari, misura del versamento, termini per domanda e pagamenti, nonché le procedure amministrative e operative presso l’INPS. È inoltre precisato che, in mancanza del versamento, la domanda di accredito non può essere accolta o resta sospesa.

Accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita ex art. 38 L. 488/1999

Accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita ex art. 38 L. 488/1999

La circolare disciplina le modalità di applicazione dell’art. 38 della legge n. 488/1999 in materia di aspettativa non retribuita per mandato elettivo o funzioni pubbliche, con particolare riferimento all’accredito della contribuzione figurativa. La disciplina si innesta sul quadro generale già delineato dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dal D.Lgs. n. 564/1996, introducendo per i soggetti interessati un onere contributivo specifico quale condizione per ottenere l’accredito.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 riconosce ai lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale, ovvero chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive, la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, con accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Tale previsione, originariamente riferita ai lavoratori del settore privato, è stata estesa ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali dall’art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Successivamente il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995, ha stabilito all’art. 3, comma 1, che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita sono efficaci ai fini dell’accredito figurativo solo se adottati per iscritto. Il D.Lgs. n. 278/1998 ha poi modificato e integrato tale disciplina.

Nuova regola introdotta dall’art. 38 della legge n. 488/1999

Per i lavoratori rientranti nel campo applicativo della norma, l’art. 38 della legge n. 488/1999 condiziona l’esercizio del diritto all’accredito della contribuzione figurativa al versamento della quota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore per tutto il periodo di aspettativa non retribuita.

Il comma 3 precisa che, se il lavoratore non intende avvalersi della facoltà di accredito secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 564/1996, non deve effettuare i versamenti. Viceversa, se intende ottenere l’accredito, il versamento diventa obbligatorio; in mancanza di esso la domanda non può essere accolta.

La norma si applica ai contributi relativi ai ratei di pensione maturati a decorrere dall’1 gennaio 2000.

Destinatari e presupposti applicativi

La disposizione riguarda i dipendenti pubblici e privati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblee regionali, nonché i soggetti nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, quando l’elezione o la nomina comporti il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.

Elemento essenziale è dunque la possibilità di conseguire un vitalizio oppure un miglioramento della pensione in relazione alla carica che determina l’aspettativa non retribuita. La circolare richiama anche il principio secondo cui, per presentare domanda di accredito della contribuzione figurativa, non deve sussistere l’obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme esclusive, sostitutive o esonerative per l’attività svolta in dipendenza della carica.

Per i lavoratori “nominati a ricoprire funzioni pubbliche”, la circolare precisa che si tratta di cariche accessibili tramite elezione di secondo grado, cioè quando l’organo che provvede alla nomina deriva da elezione di primo grado. L’elencazione degli incarichi pubblici contenuta nella norma non è considerata tassativa, ma esemplificativa: il versamento contributivo va quindi effettuato anche per incarichi diversi, purché ricorrano i presupposti della potenziale duplicità di posizione previdenziale.

Misura del versamento e base imponibile

L’onere a carico dell’interessato consiste nel versamento dell’equivalente dei contributi pensionistici dovuti per la quota a suo carico, con riferimento all’intero periodo di aspettativa non retribuita.

La base imponibile è commisurata alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta al momento del collocamento in aspettativa, da adeguarsi nel tempo secondo la dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Se il trattamento economico non è disciplinato da norme interne o contrattuali, occorre fare riferimento alle retribuzioni previste dal CCNL per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS ai fini pensionistici, l’aliquota è pari all’8,89%. La circolare allega un prospetto riepilogativo dei fondi pensionistici e delle relative aliquote valide dal 1° gennaio 2000. Se l’importo da assoggettare a contribuzione supera il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, sulla parte eccedente è dovuto il contributo addizionale dell’1% previsto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438; tale contributo si applica a tutti i Fondi con esclusione del Fondo Volo e del Fondo abolite imposte di consumo.

Domanda di accredito e termini

La domanda di accredito della contribuzione figurativa deve essere presentata alla gestione previdenziale interessata per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’aspettativa abbia avuto inizio o si sia protratta. La domanda deve essere ripetuta annualmente entro la stessa data, anche nel caso di aspettative pluriennali.

La circolare precisa che l’art. 38 non fissa un termine finale per il versamento dei contributi, pur subordinando l’accredito all’effettiva esecuzione del pagamento. Ne consegue che i versamenti possono essere effettuati anche dopo la presentazione della domanda, purché risultino materialmente eseguiti prima dell’accredito.

Pur in assenza di un termine espresso, viene individuato come termine ultimo il 16 ottobre dell’anno successivo a quello di inizio o protrazione dell’aspettativa; per il primo anno di applicazione della norma tale termine è fissato al 16 ottobre 2001. Oltre tale data si applica la disciplina sanzionatoria ordinaria per il ritardato versamento di contribuzione obbligatoria.

Adempimenti del lavoratore e dell’amministrazione

Il lavoratore in aspettativa effettua il versamento tramite l’amministrazione dell’organo elettivo o di nomina presso cui svolge il mandato. A tal fine deve comunicare a tale amministrazione la volontà di avvalersi dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita.

Alla comunicazione deve essere allegato un prospetto, predisposto dal datore di lavoro di provenienza su richiesta dell’interessato, contenente:

  • l’ammontare della retribuzione di riferimento;
  • l’aliquota applicata per il calcolo;
  • le risultanze del calcolo;
  • l’indicazione del Fondo di appartenenza del lavoratore;
  • i codici da utilizzare per la compilazione delle denunce.

L’amministrazione dell’organo elettivo o di nomina effettua i versamenti sulla base di tale prospetto e funge da tramite con l’ente previdenziale, senza assumere responsabilità per la quantificazione degli importi dovuti.

Istruzioni operative presso l’INPS

Per poter effettuare il versamento, l’amministrazione deve aprire presso la sede INPS territorialmente competente una posizione previdenziale dedicata esclusivamente a questa contribuzione, identificata dal CSC dell’istituzione e dal corrispondente codice ISTAT. A tale posizione viene attribuito il codice di autorizzazione "4G", che assume il significato di posizione per il versamento dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore ex art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge n. 488/1999.

Nel campo attività economica deve essere riportata la dicitura "ART. 38, co. 1, 2 e 3 della L. n. 488/1999". Poiché la posizione non riguarda redditi di lavoro dipendente, non è prevista la compilazione del quadro SA del mod. 770.

I versamenti devono essere effettuati mediante denuncia mod. DM10/2 e modello F24. La circolare consente il versamento con cadenza mensile, plurimensile o in unica soluzione, precisando tuttavia che, fino all’effettivo pagamento, non può procedersi all’accredito figurativo.

Per la compilazione del mod. DM10/2, gli iscritti al FPLD devono essere indicati nel rigo 11 (impiegati), mentre per gli iscritti ai Fondi speciali devono essere usati i codici specifici previsti per il rispettivo Fondo e riportati in uno dei righi in bianco della denuncia.

Certificazione e riscontro da parte della sede INPS

Al momento della domanda di accredito figurativo, il soggetto che abbia chiesto all’amministrazione di effettuare i versamenti per suo conto deve produrre alla sede INPS, insieme alla documentazione ordinariamente richiesta, anche la certificazione rilasciata dall’amministrazione attestante l’ammontare della contribuzione versata.

La sede INPS effettua il confronto tra i dati in suo possesso e quelli risultanti dalla certificazione. Se, al momento della domanda, i versamenti non sono ancora stati effettuati, la certificazione può essere prodotta successivamente; in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento, la domanda resta sospesa.

Aliquote dei principali fondi richiamati nell’allegato

L’allegato riepiloga, dal 1° gennaio 2000, i principali fondi previdenziali e i codici da utilizzare nel mod. DM10/2, con le rispettive aliquote a carico del dipendente. Tra quelli indicati figurano:

  • FPLD: rigo 11, aliquota 8,89%;
  • ex Fondo speciale personale pubblici servizi di trasporto: codice X400, aliquota 8,89%;
  • ex Fondo speciale personale ENEL e aziende elettriche private: codice X140, aliquota 8,89%;
  • ex Fondo speciale telefonici: codice X160, aliquota 8,89%;
  • Fondo Volo per personale iscritto al 31.12.95: codice X310, aliquota 13,508%;
  • Fondo Volo per personale iscritto dopo il 31.12.95: codice Z310, aliquota 12,48%;
  • Fondo speciale per i dazieri: codice X700, aliquota 10,033%.

Effetti del mancato versamento

La circolare ribadisce che l’accredito della contribuzione figurativa è subordinato alla materiale effettuazione del versamento. In difetto di pagamento, la domanda non può essere accolta; se il versamento manca al momento della presentazione dell’istanza, la domanda viene tenuta sospesa fino alla regolarizzazione. Oltre il termine ultimo indicato, trovano applicazione le ordinarie sanzioni per ritardato versamento di contribuzione obbligatoria.

Punti principali

Ambito normativo e estensione ai dipendenti pubblici

La circolare richiama l’art. 31 della legge n. 300/1970, esteso ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali dall’art. 22, comma 39, della legge n. 724/1994. Richiama inoltre il D.Lgs. n. 564/1996, che richiede l’atto scritto per l’efficacia del collocamento in aspettativa ai fini dell’accredito figurativo.

Nuova condizione introdotta dall’art. 38 L. 488/1999

Per i soggetti ricompresi nel campo di applicazione, il diritto all’accredito della contribuzione figurativa è subordinato al versamento dell’equivalente dei contributi pensionistici dovuti per la quota a carico del lavoratore. Se il versamento non viene effettuato, la domanda di accredito non può essere accolta.

Destinatari e presupposti applicativi

La disposizione si applica a dipendenti pubblici e privati eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee regionali, oppure nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, purché l’elezione o la nomina comporti il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. Viene chiarito che la fattispecie riguarda anche le cariche accessibili per elezione di secondo grado e che l’elencazione degli incarichi non è tassativa.

Misura dell’onere e base di calcolo

Il versamento corrisponde alla quota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore per tutto il periodo di aspettativa. La base imponibile è la retribuzione della categoria e qualifica posseduta al momento del collocamento in aspettativa, aggiornata secondo la dinamica salariale e di carriera; in assenza di disciplina interna o contrattuale si applicano le retribuzioni del CCNL metalmeccanici impiegati. Per il FPLD l’aliquota è pari all’8,89%. Se la base eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile, si applica anche il contributo addizionale dell’1%.

Termini per domanda e versamenti

La domanda di accredito va presentata per ogni anno solare o frazione entro il 30 settembre dell’anno successivo all’inizio o alla prosecuzione dell’aspettativa, a pena di decadenza, e va ripetuta annualmente anche per aspettative pluriennali. I versamenti non hanno un termine finale espresso, ma devono risultare effettuati per consentire l’accredito; è indicato come termine ultimo il 16 ottobre dell’anno successivo, oltre il quale si applicano le sanzioni per ritardato versamento.

Adempimenti dell’amministrazione e procedura INPS

Il lavoratore comunica all’amministrazione dell’organo elettivo o di nomina la volontà di avvalersi dell’accredito figurativo e allega un prospetto con retribuzione di riferimento, aliquota e calcolo, rilasciato dal datore di lavoro di provenienza. L’amministrazione apre presso la sede INPS una posizione previdenziale dedicata, contrassegnata da CSC e codice ISTAT, con autorizzazione "4G", effettua i versamenti tramite DM10/2 e F24 e rilascia una certificazione delle somme versate.

Gestione della domanda di accredito figurativo

Alla presentazione della domanda, l’interessato deve produrre la certificazione dei versamenti; la sede INPS confronta i dati con quelli in suo possesso. Se i versamenti o la certificazione non sono ancora disponibili, la domanda resta sospesa fino alla prova dell’avvenuto pagamento.

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