Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9382/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo percepito per gli anni 2006-2008 a seguito di dimissioni irrevocabili presentate in attuazione di un piano aziendale e adesione al Fondo di solidarietà. L'Agenzia aveva respinto l'istanza; la CTP di Bari aveva accolto il contribuente, ma la CTR di Puglia riformò ritenendo che il diritto ai benefici fiscali fosse decaduto perché l'adesione al Fondo doveva essere presentata entro il 30/12/2005 mentre la cessazione del rapporto era avvenuta il 31/07/2006. In cassazione il ricorrente deduceva (1) nullità della sentenza per ultrapetizione (art.112 c.p.c.), (2) violazione del giudicato della sentenza di primo grado, (3) erronea applicazione della disciplina transitoria introdotta dall'art.36 comma 23 (sulla vigenza dell'art.19, comma 4-bis TUIR), e (4) omesso esame di fatto decisivo circa la possibilità di adesione senza limiti temporali prevista dall'accordo sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza (mancata produzione dell'atto di appello e della sentenza di primo grado oggetto di presunto giudicato). Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'art.19, comma 4-bis, TUIR, sebbene abrogato, opera in via transitoria nelle due ipotesi indicate dall'art.36 comma 23 (somme relative a rapporti cessati entro il 3/7/2006 o a rapporti cessati dopo ma in esecuzione di atti/accordi con data certa anteriore), e ha affermato che grava sul lavoratore l'onere probatorio di dimostrare, con idonea documentazione, che l'erogazione è avvenuta quale incentivo all'esodo e che l'adesione al piano/accordo è anteriore all'abrogazione. Il ricorrente non ha fornito tale prova (mancanza di documentazione che attesti la perfezione dell'accordo o l'adesione anteriore al 4/7/2006); la circostanza che l'accordo potesse prevedere adesioni senza limiti temporali è irrilevante ai fini fiscali. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 19, comma 4-bis

    art. 19, comma 4-bis TUIR

    Introdusse una disciplina fiscale agevolata (aliquota ridotta) per i contributi d'incentivo all'esodo; la Corte ha osservato che, pur abrogato, l'art. 19, comma 4-bis resta applicabile in via transitoria nelle ipotesi indicate dall'art.36 comma 23

  • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 23, convertito nella L. 24 dicembre 2006, n. 248 - art. 36, comma 23

    art. 36, comma 23 del d.l. 4 luglio 2006, n. 23 (conv. l. n. 248/2006)

    Stabilisce la transitorietà dell'applicazione dell'art. 19, comma 4-bis TUIR: applicazione alle somme corrisposte per rapporti cessati entro il 3/7/2006 o a rapporti cessati dopo ma resi in attuazione di atti/accordi con data certa anteriore alla entrata in vigore del decreto

  • Codice di procedura civile - art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione richiede il richiamo all'atto di appello dell'amministrazione; l'omissione della produzione rende la doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13

    art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Prevede l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Cass. n. 29400/2019; Cass. n. 21770/2018; Cass. n. 25953/2015

    E' richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'art.19, comma 4-bis TUIR è reso ultrattivo dall'art.36 comma 23 nelle due ipotesi transitorie; in capi analoghi la Corte ha posto l'onere probatorio a carico del lavoratore

Massime di principio

  • Onere probatorio: il lavoratore che richiede il rimborso IRPEF per somme dichiarate come incentivo all'esodo deve fornire documentazione idonea a provare sia la natura dell'erogazione (incentivo all'esodo) sia la data certa dell'accordo/adesione anteriore alla abrogazione della norma agevolativa.
  • Applicazione transitoria della norma: l'art.19, comma 4-bis TUIR, pur abrogato, può trovare applicazione per i rapporti cessati entro il 3/7/2006 o per rapporti cessati successivamente ma derivanti da accordi con data certa anteriore alla stessa data; va dunque valutata la data di perfezionamento dell'accordo, non solo la data di cessazione.
  • Rilevanza delle clausole dell'accordo: la previsione contrattuale che consente adesioni 'senza limiti temporali' non è di per sé sufficiente a garantire il beneficio fiscale; è decisiva la prova che l'adesione o l'accordo siano anteriori alla norma abrogante.
  • Profilo processuale: quando si deduce ultrapetizione o violazione del giudicato in cassazione è necessario depositare gli atti di gravame e la sentenza di primo grado invocata; la mancata produzione rende le censure inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • Rischio di soccombenza: in assenza di prova il ricorrente rischia il rigetto e la condanna alle spese e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.