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Ordinanza

Ordinanza n. 675/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di accertamento relativo alla richiesta di pagamento di € 21.710,36, oltre interessi, quale canone per l’anno 2021

Esito

RIMESSIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso con cui era stato richiesto il pagamento del canone previsto dalla convenzione stipulata per la concessione di un’area comunale destinata a stazione radio base. Ha dedotto, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della cessione del contratto e del bene a una società subentrante; l’illegittimità o la disapplicazione della disciplina regolamentare comunale; l’inefficacia o nullità della clausola convenzionale che prevedeva un canone annuo di € 15.000, rivalutabile secondo gli indici Istat, per contrasto con l’art. 93 del d.lgs. 259/2003; la sostituzione della clausola con il pagamento degli importi eventualmente dovuti per TOSAP; nonché l’accertamento dell’insussistenza di somme dovute a titolo di COSAP. Il Tribunale civile adito in precedenza aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia investisse l’economia del rapporto concessorio e l’esercizio di un potere impositivo. Il TAR ha tuttavia rilevato che il Comune aveva dichiarato la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto già nel 2014, con provvedimento non impugnato. Dopo tale momento non erano stati adottati nuovi titoli concessori né provvedimenti di sgombero e l’occupazione era proseguita sine titulo, con tolleranza dell’amministrazione. La pretesa del 2021 trovava fondamento nell’art. 14 della convenzione, relativo agli effetti economici dell’occupazione senza titolo, e consisteva esclusivamente nel canone contrattuale, aggiornato Istat, senza esercizio di un potere discrezionale di determinazione o imposizione.

La decisione

Il TAR, pur riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, ha ritenuto che la controversia non rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. La decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto avevano fatto venir meno il rapporto concessorio, lasciando un rapporto meramente fattuale derivante dall’occupazione sine titulo dell’area. Inoltre, l’avviso riguardava soltanto l’applicazione di un canone liberamente pattuito, con il mero aggiornamento Istat, e non la determinazione autoritativa o discrezionale di un canone pubblico. La controversia concerneva quindi posizioni patrimoniali di diritto soggettivo in rapporto paritetico, da attribuire al giudice ordinario secondo i criteri generali di riparto. Poiché il giudice civile e il TAR avevano declinato reciprocamente la giurisdizione, il TAR ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., disponendo la trasmissione degli atti e la sospensione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici – fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti concessori non si estende alla controversia quando il rapporto concessorio è cessato e la pretesa riguarda esclusivamente un rapporto patrimoniale paritetico relativo a un canone contrattuale.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e di sospendere il giudizio in attesa della relativa decisione.

  • art. 93 d.lgs. 259/2003

    È richiamato dalla ricorrente quale norma imperativa che vieterebbe agli enti locali di imporre oneri finanziari o reali ulteriori rispetto al canone parametrato alla TOSAP o, in alternativa, al COSAP; il TAR non esamina nel merito tale censura, ritenendo il giudice amministrativo privo di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici presuppone l’effettiva permanenza di un rapporto concessorio o l’esercizio di poteri autoritativi riferibili a tale rapporto; non ricorre quando il titolo sia cessato e l’occupazione del bene prosegua sine titulo come mero rapporto di fatto.
  • La controversia relativa alla richiesta di pagamento di un canone determinato in via convenzionale, senza esercizio di discrezionalità amministrativa nella sua quantificazione o imposizione, attiene a posizioni di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione ordinaria.
  • La prosecuzione dell’occupazione di un bene pubblico dopo la decadenza della concessione, in assenza di un nuovo titolo e di provvedimenti di sgombero, non mantiene di per sé la controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • Quando il giudice ordinario e il giudice amministrativo negano entrambi la propria giurisdizione sulla medesima controversia, il giudice investito successivamente può sollevare d’ufficio il conflitto negativo davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., sospendendo il giudizio.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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