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Sentenza

Sentenza n. 1405/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202301656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva e ritardo nella conclusione del procedimento di accreditamento sanitario, conclusosi con il rilascio dell’accreditamento dopo oltre cinque anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo la riassunzione del giudizio a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto la condanna solidale delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in una somma non determinata nel testo, assumendo l’illegittima protrazione del procedimento di accreditamento avviato nel 2017 e definito soltanto con decreto del 30 agosto 2022. Ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 2, dell’art. 2, comma 9, e dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge regionale Calabria n. 24/2008. Il danno sarebbe consistito nella perdita dei contratti che la struttura avrebbe potuto stipulare negli anni interessati dal ritardo. Il Commissario ad acta ha contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana e ha dedotto la mancata attivazione, da parte della ricorrente, degli strumenti procedimentali e processuali idonei a sollecitare la conclusione del procedimento, oltre a contestare la quantificazione del danno. La Regione ha eccepito l’inammissibilità della riassunzione, ha imputato il ritardo alle ASP e ha sostenuto che l’omessa proposizione dell’azione avverso il silenzio avrebbe interrotto il nesso causale. La persona fisica evocata in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la tardività della domanda. Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio conseguente alla cessazione del mandato commissariale e ha estromesso la persona fisica per difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria, ritenendo dirimente la prolungata inerzia della ricorrente nell’attivare gli strumenti di tutela disponibili. Pur riconoscendo che la responsabilità della pubblica amministrazione per inosservanza dolosa o colposa del termine procedimentale ha natura aquiliana, il Collegio ha affermato che l’ingiustizia del danno non è sufficiente e che il comportamento del privato deve essere valutato ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. La ricorrente, a fronte di un procedimento durato oltre cinque anni, si era limitata a un sollecito e a una richiesta di accesso, senza proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento né chiedere, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Tali rimedi avrebbero potuto accelerare la definizione del procedimento ed evitare o ridurre il danno; la loro omissione ha quindi interrotto il nesso causale tra ritardo amministrativo e pregiudizio economico, escludendo la risarcibilità anche dei danni maturati dopo l’avvio del giudizio civile. L’esistenza di poteri sostitutivi del Commissario ad acta previsti dalla legge regionale non esonerava la ricorrente dall’attivazione dei rimedi giurisdizionali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2-bis l. 241/1990

    le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento

    La responsabilità da ritardo richiede, oltre all’inosservanza del termine e all’ingiustizia del danno, la verifica degli ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana e del comportamento collaborativo del privato.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    non sono risarcibili i danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti

    L’omessa attivazione dei rimedi disponibili, compreso il ricorso avverso il silenzio, rileva nel merito come fattore di esclusione o mitigazione del danno evitabile e, nel caso concreto, ha escluso il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l’azione avverso il silenzio, indicata dal giudice quale strumento che la ricorrente avrebbe dovuto attivare per ottenere la conclusione del procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito dell’azione avverso il silenzio, richiamata dal giudice tra gli strumenti processuali idonei ad accelerare la definizione del procedimento.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Prevede il potere di avocazione, richiamato quale ulteriore rimedio procedimentale che il privato avrebbe potuto sollecitare.

  • art. 11, comma 6, lettera b), l.r. Calabria n. 24/2008

    l’Assessore competente senza indugio nomina i Commissari ad acta i quali agiscono con i poteri della Commissione di cui all’articolo 12, e dello stesso Direttore generale

    L’esistenza di poteri sostitutivi regionali nei confronti delle ASP non esonera il privato dall’utilizzo dei rimedi giurisdizionali posti a tutela della propria posizione.

  • art. 2043 c.c.

    Il giudice richiama la natura aquiliana della responsabilità dell’amministrazione, contestata dalla difesa del Commissario ad acta.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il principio della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligenza del danneggiato costituisce criterio di valutazione del danno da ritardo anche nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • La responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento ha natura aquiliana e non consegue automaticamente alla mera inosservanza del termine procedimentale: occorre verificare l’ingiustizia del danno, il nesso causale, l’elemento soggettivo e gli altri presupposti della responsabilità.
  • Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il privato è gravato da un obbligo positivo di cooperazione, consistente nell’adozione delle condotte esigibili, utili e possibili per evitare o ridurre il danno, senza che gli si possano imporre attività straordinarie o gravose.
  • La mancata proposizione dell’azione avverso il silenzio non costituisce necessariamente una condizione o un presupposto processuale della domanda risarcitoria, ma può escludere o ridurre il danno risarcibile quando tale rimedio avrebbe verosimilmente accelerato la conclusione del procedimento ed evitato il pregiudizio.
  • L’omessa attivazione, per un periodo prolungato, degli strumenti procedimentali e processuali disponibili può interrompere il nesso causale tra inerzia amministrativa e danno economico, rendendo non risarcibili anche i pregiudizi maturati successivamente, se il privato ha scelto di perseguire soltanto la pretesa risarcitoria invece della definizione del procedimento.
  • La disponibilità di poteri sostitutivi o di avocazione in capo ad autorità amministrative diverse da quella direttamente inerte non esonera il privato dall’attivazione dei rimedi giurisdizionali ordinariamente esperibili per ottenere la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardo
RamiSanitàProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

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