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Ordinanza

Ordinanza n. 1012/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto rilasciato in forza di nulla osta al lavoro stagionale, aveva ottenuto dalla Questura di Bergamo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivamente del quale aveva chiesto il rinnovo alla Questura di Verona. La Questura di Bergamo ha poi annullato il titolo, ritenendo che fosse stato rilasciato erroneamente in assenza della stipula del contratto di soggiorno e del nulla osta della Prefettura competente. Il ricorrente ha impugnato tale annullamento. Dagli atti è emerso, inoltre, che la Questura di Verona aveva emesso un preavviso di rigetto della domanda di rinnovo, richiamando l’annullamento del titolo e prospettando il successivo rigetto in mancanza di osservazioni o documenti. Non risultava che il ricorrente avesse presentato osservazioni, né che avesse impugnato un eventuale diniego del rinnovo.

La decisione

Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo, ritenuto potenzialmente l’atto immediatamente lesivo della posizione del ricorrente. Tuttavia, non ha definito l’incidente cautelare. Ha disposto l’acquisizione dalla Questura di Bergamo dell’intera documentazione relativa al procedimento culminato nell’annullamento del permesso e dalla Questura di Verona degli atti relativi alla domanda di rinnovo, chiedendo specifici chiarimenti sul preavviso di rigetto, sulla presentazione di eventuali osservazioni o documenti, sull’adozione e comunicazione di un diniego espresso e sullo stato del procedimento. Le Questure sono state onerate del deposito entro il 30 settembre 2026. La trattazione cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026. Il Collegio ha inoltre avvertito che potrà desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti rispetto agli incombenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della Questura di Verona

    Il giudice può rilevare d’ufficio una possibile questione di rito e sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il Collegio, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., desumerà argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti rispetto alle precedenti prescrizioni istruttorie

    Il comportamento processuale delle parti rispetto agli incombenti istruttori può essere valutato quale argomento di prova.

  • l. 241/1990

    la S.V. potrà presentare (...) entro 10 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, memorie scritte, documenti

    Il preavviso di rigetto richiama la facoltà dell’interessato di presentare osservazioni e documenti nel termine assegnato.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio contro un atto amministrativo, interviene un ulteriore provvedimento potenzialmente immediatamente lesivo e autonomamente incidente sulla posizione del ricorrente, la mancata impugnazione di tale atto può determinare l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso originario; la questione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Prima di decidere un’istanza cautelare, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione amministrativa e di chiarimenti specifici sullo stato dei procedimenti quando gli atti disponibili non consentono di ricostruire con certezza l’effettiva lesività, l’adozione o la comunicazione del provvedimento contestato.
  • La valutazione dell’effettiva conclusione di un procedimento amministrativo richiede di verificare, in concreto, se il termine assegnato con il preavviso di rigetto abbia prodotto il perfezionamento del diniego secondo il meccanismo indicato dall’amministrazione, nonché se siano state presentate osservazioni e se sia stato adottato e comunicato un provvedimento espresso.
  • Il comportamento delle parti nell’adempimento degli incombenti istruttori può essere valorizzato dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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