Sentenza del 16/09/2019 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso di accertamento tassa di concessione governativa uso telefoni cellulari -procedimento tributario segue procedimento penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'obbligo di pagare la tassa di concessione governativa su utenze telefoniche intestate a suo nome, ma attivate e utilizzate a sua insaputa da un soggetto che aveva commesso una truffa. La sentenza penale del Tribunale aveva accertato il reato e individuato il responsabile effettivo. Il ricorrente ha quindi sostenuto di non essere il reale utilizzatore né il soggetto che aveva richiesto o beneficiato delle utenze.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto non obbligato al pagamento il soggetto che risultava soltanto formalmente intestatario delle utenze, quando sia stata accertata giudizialmente la sua estraneità e la sua qualità di vittima della truffa. L'obbligo tributario è stato ricondotto al soggetto che aveva effettivamente richiesto o utilizzato le utenze e aveva commesso il reato accertato in sede penale. L'avviso di accertamento nei confronti della vittima è stato quindi annullato o comunque dichiarato illegittimo.
Norme richiamate
Disciplina della tassa di concessione governativa per l'uso di telefoni cellulari
L'obbligo di pagamento deve essere riferito al soggetto effettivamente titolare o utilizzatore del servizio secondo il rapporto sostanziale, non necessariamente a chi risulti intestatario soltanto formalmente a causa di una frode.
Principio di rilevanza del giudicato penale nel procedimento tributario
L'accertamento contenuto nella sentenza penale, relativo all'esistenza della truffa, alla vittima e al responsabile, può costituire un elemento decisivo nel giudizio tributario per dimostrare l'estraneità del contribuente ai fatti posti a fondamento dell'imposta.
Massime di principio
- Chi risulta formalmente intestatario di un'utenza non è automaticamente obbligato al pagamento se dimostra che l'attivazione è avvenuta a sua insaputa mediante una frode.
- Una sentenza penale irrevocabile che accerta la truffa e individua il reale utilizzatore può essere utilizzata nel procedimento tributario per contestare l'avviso di accertamento.
- È fondamentale documentare tempestivamente la frode, presentare denuncia e produrre la sentenza penale, oltre a eventuali prove della mancata richiesta, disponibilità o utilizzazione delle utenze.
- L'Amministrazione deve imputare il tributo al soggetto cui è sostanzialmente riferibile il rapporto telefonico; non può gravare automaticamente sulla vittima solo perché il suo nome compare nei registri dell'operatore.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve impugnare l'avviso entro i termini previsti e chiedere l'annullamento dimostrando la propria estraneità, poiché la sola affermazione di non aver utilizzato l'utenza potrebbe non essere sufficiente senza adeguato supporto probatorio.
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