Cassazione Civile, Ordinanza n. 02642/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce in un giudizio di ottemperanza relativo a una precedente sentenza di rimborso IRPEG e al successivo intervento di un Commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato, anche con riguardo alla liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il Commissario aveva adottato una deliberazione di esecuzione; contro tale atto l'Agenzia delle entrate propose reclamo principale, mentre la società propose reclamo incidentale. La Commissione tributaria provinciale dichiarò entrambi i reclami inammissibili, ritenendo che il rimedio non fosse espressamente previsto e che la tutela avverso gli atti del Commissario fosse rinviata ad altri mezzi. L'Agenzia ricorse per cassazione deducendo violazione dell'art. 70, commi 7, 8 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che gli atti del Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dovessero essere reclamabili dinanzi al giudice dell'ottemperanza anche in assenza di espressa previsione, e che fosse illogico negare al collegio il potere di esaminare le contestazioni delle parti. La società resistette e propose ricorso incidentale condizionato, lamentando, da un lato, la tardività del reclamo dell'Agenzia e, dall'altro, la violazione dell'art. 70 cit.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse espressamente qualificata come interlocutoria e avesse deciso soltanto in rito, senza dichiarare chiuso il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori, e poiché la verifica definitiva sulla corrispondenza dell'operato del Commissario al giudicato spetta alla fase di chiusura del procedimento, il provvedimento non era autonomamente ricorribile. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Il Commissario ad acta opera come ausiliario del giudice dell'ottemperanza; il giudice conserva il potere di controllo sull'attuazione del giudicato e, di regola, l'ordinanza di chiusura del procedimento non è impugnabile, salvo che presenti contenuti decisori abnormi o modificativi della sentenza di ottemperanza. La fase in cui si verifica in modo definitivo la conformità dell'operato del Commissario al comando giudiziale è quella di chiusura del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare un vizio di rito della decisione impugnata.
art. 111, settimo comma, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti aventi natura definitiva e decisoria, idonei a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive sostanziali.
art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama il motivo incidentale che lo invocava, ma non ne esamina il merito perché il ricorso principale è inammissibile e l'incidentale condizionato resta assorbito.
art. 669-terdecies c.p.c.
È richiamato dalla parte resistente nel motivo incidentale per sostenere la tardività del reclamo, ma la Corte non decide sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alla soccombente amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, gli atti del Commissario ad acta sono sottoposti al controllo del giudice che lo ha nominato, il quale conserva il potere di verificare la conformità dell'attività esecutiva al giudicato.
- Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori; un'ordinanza meramente interlocutoria che si limiti a statuizioni di rito non è autonomamente impugnabile.
- L'ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza non è di regola ricorribile per cassazione, salvo che contenga una decisione sostanziale che modifichi o integri il contenuto della precedente sentenza di ottemperanza.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale espressamente condizionato resta assorbito e non richiede esame.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e soggette a prenotazione a debito del contributo unificato non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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