Sentenza del 24/06/2015 n. 13057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di una cartella esattoriale relativa a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2000, 2002 e 2003, dell'importo di Euro 9.939.499,57. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo che fosse stata notificata prima della data convenzionale di consegna del ruolo al concessionario. Equitalia ha sostenuto che tale data rileva soltanto nei rapporti interni tra ente impositore e concessionario, ai fini della delimitazione delle rispettive responsabilità, mentre l'unico requisito essenziale per la validità della riscossione è che il ruolo sia già divenuto esecutivo prima della notifica della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia, stabilendo che la cartella non può essere annullata per il solo fatto che la sua notifica sia avvenuta prima della data convenzionale di consegna o presa in carico del ruolo. Tale data serve a individuare le responsabilità tra amministrazione e concessionario e non costituisce un requisito di validità della cartella nei confronti del contribuente. È invece necessario che il ruolo sia stato previamente sottoscritto e reso esecutivo e che tale esecutività, anteriore alla notifica, risulti dalla cartella. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, che dovrà esaminare le ulteriori questioni e regolare le spese. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e i ricorsi incidentali della contribuente sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Art. 335 c.p.c.
Impone la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4
Il ruolo diventa esecutivo mediante la sottoscrizione, anche elettronica secondo la disciplina applicabile. La riscossione può iniziare soltanto dopo tale momento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2-bis
La cartella deve indicare la data di esecutività del ruolo, elemento rilevante per consentire al contribuente di verificare la regolarità della riscossione. L'esecutività deve essere anteriore alla notifica della cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 24
Disciplinano la formazione, l'esecutività e la consegna dei ruoli, distinguendo gli adempimenti dell'ente impositore da quelli del concessionario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Disciplina la notificazione della cartella e i relativi termini, la cui osservanza può incidere sulla responsabilità del concessionario.
D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 4
La data convenzionale di consegna o presa in carico del ruolo serve principalmente a regolare i rapporti interni e a individuare l'ambito temporale delle responsabilità tra ente impositore e concessionario. La sua anteriorità o posteriorità rispetto alla notifica della cartella non determina, di per sé, la nullità dell'atto.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Art. 366 c.p.c. e principio sull'interesse al ricorso incidentale
Il ricorso incidentale richiede una soccombenza o un interesse processuale concreto; la parte totalmente vittoriosa non può riproporre in cassazione questioni non esaminate o assorbite, salvo riproporle nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella, occorre distinguere tra la data convenzionale di consegna o presa in carico del ruolo e la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo.
- La notifica della cartella prima della data convenzionale di consegna del ruolo non comporta automaticamente la nullità dell'atto, perché tale data regola principalmente i rapporti interni tra amministrazione e concessionario.
- Il requisito decisivo è che il ruolo sia stato sottoscritto e reso esecutivo prima della notifica della cartella e che la relativa esecutività sia indicata nell'atto.
- Eventuali irregolarità nella data di presa in carico possono rilevare per l'attribuzione delle responsabilità o per il rispetto dei termini di riscossione, ma non determinano necessariamente l'invalidità della cartella nei confronti del contribuente.
- Una parte integralmente vittoriosa in appello non ha normalmente interesse a proporre un ricorso incidentale su questioni assorbite o non esaminate; potrà riproporle nel giudizio di rinvio se la sentenza viene cassata.
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