Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23813 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 1997, il reddito della T. s.r.l., contestando l'omessa contabilizzazione di alcuni ricavi e la deduzione di costi non di competenza, con conseguente recupero di maggiori imposte. Il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento deducendone la nullità per carenza dei requisiti essenziali, insufficiente motivazione e irregolarità della notifica, nonché aveva contestato la validità dell'appello dell'Agenzia per difetto di sottoscrizione e autorizzazione. In Cassazione ha riproposto tali censure. La Corte ha però rilevato che tutti i motivi, qualificabili come violazioni di legge, erano privi di un quesito di diritto conforme all'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le contestazioni relative all'avviso di accertamento e all'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata depositata prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. I quesiti di diritto avrebbero dovuto sintetizzare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola che il ricorrente riteneva corretta; non potevano essere ricavati implicitamente dal contenuto dei motivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.900 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Ciascun motivo di ricorso per cassazione soggetto alla norma doveva concludersi con un quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti alla sua disciplina, la norma imponeva un quesito di diritto specifico, autosufficiente e idoneo a collegare i fatti del caso alla regola generale invocata. La mancanza o inidoneità del quesito comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Legge n. 69 del 2009

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. e ha disciplinato nel tempo l'applicazione della relativa abrogazione.

    La legge si applica ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore, mentre per i provvedimenti anteriori continua a trovare applicazione l'art. 366-bis c.p.c., secondo il regime transitorio.

  • Art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009

    Le disposizioni abrogative si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

    La disposizione transitoria determina quale disciplina processuale applicare in base alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, evitando che l'abrogazione dell'art. 366-bis operi indiscriminatamente per i procedimenti anteriori.

  • D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.

    La norma ha previsto l'obbligo del quesito di diritto per determinate tipologie di motivi di ricorso per cassazione, con finalità di selezione delle impugnazioni e di supporto alla funzione nomofilattica della Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancata osservanza della disciplina applicabile può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando una norma processuale viene abrogata o modificata, occorre verificare il regime transitorio e, in particolare, la data di pubblicazione del provvedimento impugnato.
  • Un quesito di diritto, quando richiesto dalla disciplina applicabile, deve essere autonomo, sintetico e completo: deve indicare i fatti rilevanti, la regola applicata e quella che si assume corretta.
  • Non è sufficiente formulare una generica richiesta di accoglimento o affidarsi al contenuto complessivo del motivo: il requisito formale deve risultare espressamente e in modo immediatamente individuabile.
  • La qualificazione del motivo dipende dal suo contenuto effettivo e non soltanto dal titolo attribuito dal ricorrente; un motivo denominato "difetto di motivazione" può essere trattato come violazione di legge se contesta la motivazione dell'atto impositivo.
  • In una situazione analoga, prima di discutere la fondatezza dell'accertamento tributario occorre verificare tempestività, corretta impugnazione, requisiti formali, sottoscrizione, notifica e specificità dei motivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.