Regolamento (UE) 2018/1653
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall'Unione in relazione alla situazione in Venezuela. In particolare, modifica la motivazione e la voce nominativa di una persona già inclusa nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. Il testo è breve e contiene una sola modifica sostanziale, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'elenco di persone soggette a misure restrittive relative al Venezuela, con aggiornamento della motivazione e della voce nominativa nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, cioè sull'elenco delle persone fisiche sottoposte a misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. L'intervento riguarda la sostituzione della voce n. 7 dell'elenco, con aggiornamento dei dati identificativi e della motivazione della designazione.
Modifica delle misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Venezuela
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Venezuela, già istituito dal regolamento (UE) 2017/2063. L’atto risponde all’esigenza di aggiornare la motivazione e la posizione di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato IV, senza introdurre una nuova disciplina generale.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2017/2063, adottato il 13 novembre 2017, che costituisce la base giuridica delle misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. Il regolamento di esecuzione è adottato su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e si fonda sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento del 2017.
Oggetto dell’intervento
L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. In particolare:
- la voce n. 7 dell’elenco viene sostituita;
- la nuova voce riguarda Diosdado Cabello Rondón;
- sono riportati i dati identificativi, tra cui la data di nascita (15 aprile 1963);
- viene aggiornata la motivazione della designazione.
Motivazione della designazione
Secondo la formulazione inserita nell’allegato, la persona è indicata come presidente dell’assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). La motivazione della misura è il suo coinvolgimento in attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l’opposizione politica, altri media e la società civile.
Effetti e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste deroghe, procedure ulteriori o termini transitori nel testo esaminato.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato sostituisce integralmente la voce n. 7 dell'elenco con la nuova indicazione relativa a Diosdado Cabello Rondón, nato il 15 aprile 1963, qualificato come presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del PSUV, con motivazione fondata sul coinvolgimento in attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche tramite l'uso dei media per attaccare e minacciare pubblicamente opposizione politica, media e società civile.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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