Regolamento (UE) 2019/157
Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l'elenco delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto soggette al programma di riesame dei biocidi previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012. La modifica recepisce le ridefinizioni di identità di alcuni principi attivi generabili in situ, include le combinazioni notificate e giudicate conformi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e tiene conto delle decisioni di approvazione o non approvazione intervenute dopo il 3 febbraio 2017. L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 viene quindi sostituito integralmente con l'elenco aggiornato al 6 novembre 2018.
Modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 aggiornando l'elenco delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei biocidi al 6 novembre 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto relative ai biocidi nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare a quelle incluse nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. Riguarda gli operatori e le autorità competenti coinvolti nel riesame, nella notifica e nella valutazione delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto, nonché l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e le autorità competenti degli Stati membri indicate come autorità di valutazione competente. Il regolamento aggiorna la situazione alla data di adozione, sostituendo integralmente l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014; sono esclusi i nanomateriali diversi da quelli espressamente menzionati e, in linea generale, la generazione in situ del principio attivo salvo espressa menzione dei precursori.
Modifica dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al riesame dei biocidi
Il regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, aggiornando il programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. La finalità è quella di mantenere l'elenco coerente con lo stato di avanzamento del riesame, con le nuove notifiche presentate dagli interessati e con le decisioni già adottate sulle singole combinazioni principio attivo/tipo di prodotto.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, tra i considerando, che l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, come già modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698, contiene l'elenco delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame. L'aggiornamento si rende necessario per riflettere:
- la ridefinizione dell'identità di alcuni principi attivi generabili in situ, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014;
- l'inclusione delle combinazioni notificate e ritenute conformi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche ai sensi degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b), 16, paragrafo 5, 17, paragrafo 2, e 18 del medesimo regolamento;
- l'allineamento dell'elenco alle decisioni di approvazione o non approvazione intervenute dopo il 3 febbraio 2017.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i biocidi e, più precisamente, il programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L'effetto pratico consiste nell'aggiornare quali combinazioni principio attivo/tipo di prodotto restano sottoposte a esame sistematico e quali devono essere espunte o ridefinite. L'allegato specifica inoltre, per ciascuna voce, lo Stato membro relatore e i dati identificativi della sostanza, con esclusioni generali per i nanomateriali non espressamente menzionati e per la generazione in situ, salvo espresso richiamo ai precursori.
Contenuto sostanziale della modifica
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 con l'allegato del nuovo regolamento. L'allegato aggiornato elenca, alla data del 6 novembre 2018, le combinazioni sostenute, riportando anche le informazioni di identificazione delle sostanze e dell'autorità nazionale relatrice.
Tra i criteri di selezione indicati nell'allegato figurano:
- l'esclusione dei nanomateriali, salvo quelli espressamente richiamati in specifiche voci;
- l'esclusione della generazione in situ del principio attivo, salvo che la voce menzioni espressamente i precursori sostenuti;
- l'indicazione delle voci relative a principi attivi tradizionali, a sostanze generate in situ e ad alcune forme particolari, comprese talune voci riferite a polimeri, estratti e miscele.
Effetti procedurali e ruolo dell'Agenzia
Il testo valorizza il ruolo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che valuta la conformità delle notifiche e consente l'inclusione delle combinazioni nel programma di riesame. La logica complessiva è quella di mantenere un elenco aggiornato e giuridicamente certo delle sostanze ancora sottoposte a valutazione, evitando duplicazioni o permanenze di voci per le quali sia già intervenuta una decisione finale di approvazione o di non approvazione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 con l'allegato del presente regolamento, così da riflettere l'elenco aggiornato delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame al 6 novembre 2018.
Ridefinizione delle identità dei principi attivi generati in situ
Il considerando richiama la ridefinizione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, dell'identità di alcuni principi attivi che possono essere generati in situ, al fine di precisare i principi attivi e i precursori effettivamente rientranti nel programma di lavoro.
Inclusione delle combinazioni notificate e ritenute conformi dall'ECHA
Sono incluse nell'allegato II le combinazioni principio attivo/tipo di prodotto notificate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, purché considerate conformi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e quindi inseribili ai sensi dell'articolo 18 del medesimo regolamento.
Indicazione dello Stato membro relatore
Per le nuove combinazioni aggiunte all'allegato II sono indicate le autorità competenti degli Stati membri che fungono da autorità di valutazione competente, in coerenza con l'assetto procedurale del riesame.
Esclusione delle combinazioni già decise dopo il 3 febbraio 2017
Le combinazioni principio attivo/tipo di prodotto per le quali, dopo il 3 febbraio 2017, sia stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione non devono più figurare nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Contenuto dell'allegato aggiornato
L'allegato riporta l'elenco delle combinazioni sostenute al 6 novembre 2018, con specificazione del numero di voce, della denominazione della sostanza, dello Stato membro relatore, del numero CE e del numero CAS, includendo anche numerose combinazioni di principi attivi generati in situ e talune voci relative a nanomateriali espressamente menzionati.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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