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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1654

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R1654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 relativo alle sanzioni contro la RPDC, allineando l’elenco UE alle designazioni del comitato UNSC. Le modifiche riguardano soprattutto navi coinvolte in trasferimenti da nave a nave di petrolio o prodotti petroliferi e in esportazioni illecite di carbone o altri beni proibiti. L’atto è immediatamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 aggiornando l’elenco delle navi soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in modo direttamente obbligatorio e riguarda le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). In particolare incide sulle navi elencate nell’allegato XIV di tale regolamento, sia nella sezione relativa alle navi oggetto di sequestro/congelamento di beni, sia nella sezione relativa alle navi a cui è vietato l’accesso ai porti. Le modifiche recepiscono le designazioni effettuate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1718 (2006).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio

Il regolamento aggiorna l’elenco delle navi sottoposte a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea nell’ambito del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento deriva dall’adeguamento dell’Unione alle designazioni adottate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in base alla risoluzione 1718 (2006), con particolare riguardo a navi coinvolte in traffici di petrolio, prodotti petroliferi e carbone in violazione delle sanzioni.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/1509 il 30 agosto 2017, il comitato dell’UNSC ha adottato varie designazioni il 3 ottobre 2017, il 28 dicembre 2017 e il 30 marzo 2018. Tali designazioni hanno riguardato sia il divieto di ingresso portuale sia il congelamento di beni, e il comitato ha inoltre pubblicato informazioni aggiuntive su alcune navi. Per questo motivo il Consiglio ha ritenuto opportuno modificare l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.

Base giuridica e meccanismo di intervento

L’atto è adottato come regolamento di esecuzione del Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. Il contenuto normativo è essenziale: non introduce un nuovo impianto sanzionatorio, ma aggiorna e sostituisce parti dell’allegato XIV, recependo gli elenchi e le informazioni più recenti sulle navi designate.

Modifiche alla sezione A dell’allegato XIV: navi oggetto di sequestro

La rubrica "A. Navi oggetto di sequestro" viene aggiornata sostituendo le voci da 1 a 15. Le navi elencate sono indicate con nome, numero IMO, descrizione sintetica dell’attività contestata e data di designazione, generalmente il 30 marzo 2018. Tra i comportamenti descritti figurano trasferimenti da nave a nave, probabilmente di petrolio, importazioni di prodotti petroliferi raffinati e coinvolgimento in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC. Per due navi sono riportate anche informazioni sul proprietario, rispettivamente Phyongchon Shipping & Marine per JI SONG 8 e Hapjanggang Shipping Corp per HAP JANG GANG 6.

Modifiche alla sezione B dell’allegato XIV: divieto di accesso ai porti

La rubrica "B. Navi a cui è vietato l’accesso ai porti" viene sostituita integralmente con un elenco di 33 navi. Le prime quattro risultano designate il 3 ottobre 2017, le successive quattro il 28 dicembre 2017, mentre molte altre sono designate il 30 marzo 2018. Le condotte richiamate comprendono trasferimenti da nave a nave, trasporto o esportazione di carbone della RPDC verso porti esteri, carichi effettuati a Nampo, Taean, Najin o Hamhung, e trasferimenti di petrolio o prodotti petroliferi probabilmente destinati alla RPDC. In un caso viene anche precisato che la nave WAN HENG 11 opera sotto la bandiera della RPDC con il nome KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono soggetti coinvolti in traffici marittimi, il rilievo pratico è l’immediato aggiornamento delle liste sanzionatorie da considerare ai fini di controlli, due diligence e blocco di operazioni connesse alle navi incluse negli allegati modificati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La revisione recepisce nuove informazioni e designazioni relative a navi collegate alla RPDC.

Navi oggetto di sequestro e congelamento di beni

Nella sezione A dell’allegato XIV, le voci da 1 a 15 sono sostituite con un elenco aggiornato di 15 navi, con indicazione di nome, numero IMO, eventuale proprietario o ulteriori informazioni, e data di designazione. Le navi sono collegate a trasferimenti illeciti di petrolio o prodotti petroliferi, o ad altre attività vietate.

Navi a cui è vietato l’accesso ai porti

Nella sezione B dell’allegato XIV, le voci da 1 a 33 sono sostituite con un elenco aggiornato di 33 navi soggette al divieto di accesso ai porti. L’elenco comprende navi già designate nel 2017 e ulteriori navi designate il 30 marzo 2018, con riferimenti a trasferimenti da nave a nave, carichi di carbone della RPDC e altre violazioni delle sanzioni ONU.

Recepimento delle designazioni ONU

I considerando indicano che il comitato dell’UNSC ha designato navi il 3 ottobre 2017, il 28 dicembre 2017 e il 30 marzo 2018. Alcune designazioni riguardano il congelamento di beni, altre il divieto di ingresso portuale; inoltre il comitato ha pubblicato informazioni aggiuntive su alcune navi già elencate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaletrasporti marittimi

Testo integrale

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