Regolamento (UE) 2018/1654
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 relativo alle sanzioni contro la RPDC, allineando l’elenco UE alle designazioni del comitato UNSC. Le modifiche riguardano soprattutto navi coinvolte in trasferimenti da nave a nave di petrolio o prodotti petroliferi e in esportazioni illecite di carbone o altri beni proibiti. L’atto è immediatamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 aggiornando l’elenco delle navi soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in modo direttamente obbligatorio e riguarda le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/1509 nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). In particolare incide sulle navi elencate nell’allegato XIV di tale regolamento, sia nella sezione relativa alle navi oggetto di sequestro/congelamento di beni, sia nella sezione relativa alle navi a cui è vietato l’accesso ai porti. Le modifiche recepiscono le designazioni effettuate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1718 (2006).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio
Il regolamento aggiorna l’elenco delle navi sottoposte a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea nell’ambito del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento deriva dall’adeguamento dell’Unione alle designazioni adottate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in base alla risoluzione 1718 (2006), con particolare riguardo a navi coinvolte in traffici di petrolio, prodotti petroliferi e carbone in violazione delle sanzioni.
Contesto e finalità
I considerando spiegano che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/1509 il 30 agosto 2017, il comitato dell’UNSC ha adottato varie designazioni il 3 ottobre 2017, il 28 dicembre 2017 e il 30 marzo 2018. Tali designazioni hanno riguardato sia il divieto di ingresso portuale sia il congelamento di beni, e il comitato ha inoltre pubblicato informazioni aggiuntive su alcune navi. Per questo motivo il Consiglio ha ritenuto opportuno modificare l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.
Base giuridica e meccanismo di intervento
L’atto è adottato come regolamento di esecuzione del Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. Il contenuto normativo è essenziale: non introduce un nuovo impianto sanzionatorio, ma aggiorna e sostituisce parti dell’allegato XIV, recependo gli elenchi e le informazioni più recenti sulle navi designate.
Modifiche alla sezione A dell’allegato XIV: navi oggetto di sequestro
La rubrica "A. Navi oggetto di sequestro" viene aggiornata sostituendo le voci da 1 a 15. Le navi elencate sono indicate con nome, numero IMO, descrizione sintetica dell’attività contestata e data di designazione, generalmente il 30 marzo 2018. Tra i comportamenti descritti figurano trasferimenti da nave a nave, probabilmente di petrolio, importazioni di prodotti petroliferi raffinati e coinvolgimento in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC. Per due navi sono riportate anche informazioni sul proprietario, rispettivamente Phyongchon Shipping & Marine per JI SONG 8 e Hapjanggang Shipping Corp per HAP JANG GANG 6.
Modifiche alla sezione B dell’allegato XIV: divieto di accesso ai porti
La rubrica "B. Navi a cui è vietato l’accesso ai porti" viene sostituita integralmente con un elenco di 33 navi. Le prime quattro risultano designate il 3 ottobre 2017, le successive quattro il 28 dicembre 2017, mentre molte altre sono designate il 30 marzo 2018. Le condotte richiamate comprendono trasferimenti da nave a nave, trasporto o esportazione di carbone della RPDC verso porti esteri, carichi effettuati a Nampo, Taean, Najin o Hamhung, e trasferimenti di petrolio o prodotti petroliferi probabilmente destinati alla RPDC. In un caso viene anche precisato che la nave WAN HENG 11 opera sotto la bandiera della RPDC con il nome KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono soggetti coinvolti in traffici marittimi, il rilievo pratico è l’immediato aggiornamento delle liste sanzionatorie da considerare ai fini di controlli, due diligence e blocco di operazioni connesse alle navi incluse negli allegati modificati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La revisione recepisce nuove informazioni e designazioni relative a navi collegate alla RPDC.
Navi oggetto di sequestro e congelamento di beni
Nella sezione A dell’allegato XIV, le voci da 1 a 15 sono sostituite con un elenco aggiornato di 15 navi, con indicazione di nome, numero IMO, eventuale proprietario o ulteriori informazioni, e data di designazione. Le navi sono collegate a trasferimenti illeciti di petrolio o prodotti petroliferi, o ad altre attività vietate.
Navi a cui è vietato l’accesso ai porti
Nella sezione B dell’allegato XIV, le voci da 1 a 33 sono sostituite con un elenco aggiornato di 33 navi soggette al divieto di accesso ai porti. L’elenco comprende navi già designate nel 2017 e ulteriori navi designate il 30 marzo 2018, con riferimenti a trasferimenti da nave a nave, carichi di carbone della RPDC e altre violazioni delle sanzioni ONU.
Recepimento delle designazioni ONU
I considerando indicano che il comitato dell’UNSC ha designato navi il 3 ottobre 2017, il 28 dicembre 2017 e il 30 marzo 2018. Alcune designazioni riguardano il congelamento di beni, altre il divieto di ingresso portuale; inoltre il comitato ha pubblicato informazioni aggiuntive su alcune navi già elencate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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