Regolamento (UE) 2017/1169
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1169 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di determinate "paintball" nella nomenclatura combinata, ai fini dell'applicazione corretta della tariffa doganale comune. Le merci descritte nell'allegato sono ricondotte al codice NC 9306 90 90 come proiettili/munizioni, sulla base delle regole generali di interpretazione e delle note del capitolo 95. Il testo disciplina anche il regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, prevedendone l'invocabilità per tre mesi dall'entrata in vigore.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune "paintball" come proiettili/munizioni del codice NC 9306 90 90.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell'allegato al regolamento, in particolare agli articoli a forma di pallina ("paintball") costituiti da un involucro rigido di gelatina contenente vernice a base d'acqua, destinati all'uso come proiettili per fucili da paintball. Produce effetti doganali nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate che non siano conformi al regolamento, le quali possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune "paintball" nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1169 della Commissione è adottato per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata e, quindi, della tariffa doganale comune per una specifica tipologia di merci. In base ai considerando, la Commissione interviene per evitare difformità di classificazione tra Stati membri e per coordinare il trattamento delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente le merci descritte nell'allegato: un articolo a forma di pallina ("paintball") con involucro rigido di gelatina e contenuto di vernice a base d'acqua, destinato a essere utilizzato come proiettile per un fucile da paintball. L'effetto è doganale e riguarda la classificazione nella nomenclatura combinata dell'Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Fondamento giuridico e criteri di classificazione
La Commissione fonda il regolamento sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull'articolo 57, paragrafo 4, e sull'articolo 58, paragrafo 2, oltre che sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata fissate dal regolamento (CEE) n. 2658/87. Il considerando richiama il principio di uniformità della classificazione e precisa che le merci descritte devono essere ricondotte al codice NC indicato nell'allegato in virtù delle caratteristiche tecniche e della loro destinazione d'uso.
Classificazione della "paintball" al codice NC 9306 90 90
L'allegato conclude che la "paintball" costituisce un altro tipo di munizione/proiettile. La classificazione al capitolo 95 è esclusa in forza della nota 1, lettera s), del capitolo 95, mentre è ritenuto corretto il collocamento nel capitolo 93, voce 9306, e in particolare nel codice NC 9306 90 90. Le motivazioni richiamano anche il fatto che il fucile da paintball è un fucile ad aria compressa della voce 9304 e che l'articolo è concepito per essere sparato con tale strumento.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento disciplina espressamente il rapporto con le informazioni tariffarie vincolanti (ITV): quelle non conformi possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione si coordina con l'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 e introduce un periodo transitorio limitato per l'adeguamento delle posizioni doganali già esistenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci in allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell'allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2, ossia 9306 90 90. La motivazione richiama le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, la nota 1, lettera s), del capitolo 95 e il testo dei codici NC pertinenti.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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