Regolamento (UE) 2017/1168
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1168 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce, un coprivolante in plastica, nella nomenclatura combinata dell’Unione. La Commissione chiarisce che il prodotto non può essere qualificato come parte o accessorio di autoveicolo, ma va classificato in base alla materia costitutiva come altro lavoro di materie plastiche. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un coprivolante in plastica (PVC) nel codice NC 3926 90 97.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare all’articolo in plastica (coprivolante) destinato a rivestire il volante di un autoveicolo. Produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) relative alle merci interessate che risultino non conformi, le quali possono continuare a essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1168 della Commissione mira a garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata per una specifica merce descritta nell’allegato. La Commissione interviene sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, con l’obiettivo di evitare difformità classificatorie tra Stati membri.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune, richiamato per la fissazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Il regolamento precisa che, per garantire uniformità applicativa, è necessario adottare disposizioni specifiche per la classificazione delle merci indicate nell’allegato.
Ambito oggettivo: la merce classificata
L’allegato riguarda un articolo definito come coprivolante in plastica, realizzato in cloruro di polivinile (PVC), con forma di cerchio e diametro di 38 cm. La funzione descritta è quella di coprire il volante di un autoveicolo per migliorarne l’aspetto, proteggerlo da sudore, usura e danni da utilizzo, nonché proteggere le mani da temperature troppo alte o troppo basse.
Regola di classificazione e codice NC assegnato
La classificazione è effettuata applicando le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e i testi dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Il prodotto è classificato nel codice NC 3926 90 97, cioè come "altri lavori di materie plastiche". La motivazione centrale è che l’articolo va classificato in base alla sua materia costitutiva, ossia la plastica.
Esclusione dalle voci relative ai componenti di autoveicoli
L’allegato esclude la classificazione nella sottovoce 8708 94 come parte di volante, perché l’articolo non è indispensabile per il funzionamento del volante. Esclude inoltre la sottovoce 8708 99 come altra parte o accessorio di autoveicolo delle voci da 8701 a 8705, poiché il coprivolante non è indispensabile per il funzionamento dell’autoveicolo, non lo rende atto a un particolare lavoro, non gli conferisce possibilità supplementari e non lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale. È richiamata a sostegno la sentenza della Corte di giustizia nel caso C-152/10, Unomedical.
Effetti per le informazioni tariffarie vincolanti
Per evitare effetti immediati eccessivamente gravosi sui titolari di ITV già rilasciate, il regolamento prevede un regime transitorio. Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in coerenza con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando così uniformità immediata della classificazione doganale a livello unionale.
Disposizioni principali
Classificazione del coprivolante in PVC
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il coprivolante di plastica (cloruro di polivinile, PVC), avente forma di cerchio del diametro di 38 cm e destinato a coprire il volante di un autoveicolo, il codice assegnato è 3926 90 97.
Motivazione della classificazione
L’allegato precisa che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. È esclusa la classificazione come parte di volante nella sottovoce 8708 94 e come altra parte o accessorio di autoveicolo nella sottovoce 8708 99, perché l’articolo non è indispensabile per il funzionamento del volante o dell’autoveicolo e non conferisce funzioni supplementari secondo la giurisprudenza citata.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le ITV non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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