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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1222

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1222 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiełbasa biała parzona wielkopolska (IGP)]

Normativa europea32017R1222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro UE delle denominazioni protette la denominazione "Kiełbasa biała parzona wielkopolska" come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Polonia era stata pubblicata e che non era pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si limita quindi a disporre la registrazione e a stabilire l’entrata in vigore ordinaria venti giorni dopo la pubblicazione.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Kiełbasa biała parzona wielkopolska" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Kiełbasa biała parzona wielkopolska" come prodotto alimentare della classe 1.2 (prodotti a base di carne, cotti, salati, affumicati ecc.) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; la registrazione consegue alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Registrazione della denominazione "Kiełbasa biała parzona wielkopolska"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1222 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Kiełbasa biała parzona wielkopolska" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandola come IGP. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si colloca nella fase finale della procedura di registrazione.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione presentata dalla Polonia era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, non sussistono ostacoli alla registrazione.

Effetti della registrazione e classificazione del prodotto

Con l’articolo 1, la denominazione viene iscritta come IGP. Il regolamento precisa inoltre che il prodotto rientra nella classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè tra i prodotti a base di carne, inclusi prodotti cotti, salati e affumicati. Tale qualificazione è rilevante per l’inquadramento tecnico del prodotto all’interno del sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Kiełbasa biała parzona wielkopolska" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; in particolare, la domanda era stata pubblicata ex articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografiche protettetutela delle denominazionidiritto alimentare

Testo integrale

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