Regolamento (UE) 2017/1170
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1170 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di uno specifico pulsossimetro da dito, ricondotto al codice NC 9018 19 10. L'intervento mira a garantire un'applicazione uniforme delle regole di classificazione doganale nell'Unione, evitando difformità tra Stati membri. Prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l'invocazione delle informazioni tariffarie vincolanti incompatibili con la nuova classificazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale uniforme nella nomenclatura combinata di un pulsossimetro compatto a batteria, con assegnazione al codice NC 9018 19 10.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le merci descritte nell'allegato del regolamento, in particolare a un apparecchio compatto da dito (pulsossimetro) utilizzato per monitorare in modo non invasivo la saturazione di ossigeno e le pulsazioni mediante radiazioni ottiche. Ha efficacia generale nell'Unione europea per la classificazione doganale e vincola tutti gli Stati membri; produce effetti anche rispetto alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi, che possono essere ancora invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non contiene esclusioni espresse, ma chiarisce che la classificazione nella voce 9027 è esclusa per il bene considerato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1170 della Commissione interviene per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell'Unione, ai sensi del codice doganale dell'Unione e del regolamento sulla nomenclatura tariffaria e statistica. L'atto riguarda una specifica merce descritta in allegato, ossia un pulsossimetro compatto da dito, e ne determina la corretta classificazione doganale.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, come base per adottare disposizioni di classificazione. Il considerando evidenzia l'esigenza di garantire uniformità nell'applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Viene inoltre precisato che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano per misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Oggetto della classificazione
L'allegato descrive un apparecchio compatto a batteria da applicare sulla punta del dito, comunemente definito pulsossimetro, dotato di processore elettronico, LED, fotodiodo, schermo a LED, indicatore di carica e funzione di allarme per valori anomali di pulsazioni o di ossigeno nel sangue. Il dispositivo misura in modo non invasivo la saturazione dell'ossigeno e il battito cardiaco attraverso radiazioni ottiche, ed è utilizzabile in ambito medico, di ricerca, sportivo e commerciale, nonché in contesti particolari come camere a ossigeno, alpinismo estremo, immersioni, attività di piloti, vigili del fuoco e astronauti.
Regola di classificazione e codice NC
Il regolamento dispone che il bene sia classificato nel codice NC 9018 19 10. La motivazione indica che il prodotto rientra nella voce 9018, che comprende una vasta gamma di strumenti e apparecchi per la medicina e può includere dispositivi ottici ed elettrici. Pur potendo essere usato anche da non professionisti, il dispositivo è considerato di tipo medico perché fornisce informazioni sulle "funzioni vitali dell'organismo" e può richiedere ulteriori analisi da parte di professionisti. La classificazione nella voce 9027, relativa a strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche che utilizzano radiazioni ottiche, è espressamente esclusa.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per tutelare gli operatori economici, il regolamento prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Tale disciplina rinvia all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell'allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell'allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, il pulsossimetro compatto a batteria è classificato nel codice NC 9018 19 10.
Motivazione della classificazione
La classificazione è effettuata in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9018, 9018 19 e 9018 19 10. Il prodotto rientra nella voce 9018, relativa a strumenti e apparecchi per la medicina, e non nella voce 9027; è qualificato come apparecchio di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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