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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1137

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1137 della Commissione, del 26 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

Normativa europea32017R1137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle richieste di titoli di importazione presentate per il contingente tariffario annuale delle carni bovine congelate. Poiché i quantitativi richiesti superano quelli disponibili, la Commissione riduce proporzionalmente le domande ammissibili per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione applicabile alle domande di titoli di importazione per le carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli/diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 431/2008 per il contingente tariffario annuale relativo a carni bovine congelate del codice NC 0202 e ai prodotti del codice NC 0206 29 91. Riguarda il periodo di contingentamento dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 e opera nell'insieme degli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non disciplina altri settori o contingenti diversi da quello indicato.

Coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario delle carni bovine congelate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1137 della Commissione interviene nell'ambito della gestione di un contingente tariffario annuale per l'importazione di carni bovine congelate. La misura si giustifica perché le domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018 eccedono i quantitativi disponibili; di conseguenza, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare alle richieste.

Base normativa e contesto

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull'articolo 188, paragrafi 1 e 3, che disciplina i contingenti tariffari nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il considerando richiama inoltre il regolamento (CE) n. 431/2008, che ha aperto il contingente tariffario annuo per il settore delle carni bovine, e il regolamento (CE) n. 1301/2006, cui rinvia per il calcolo del coefficiente di attribuzione.

Ambito oggettivo e soggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente le domande di titoli/diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo contingentale indicato. Il contingente concerne le carni bovine congelate, con riferimento al codice NC 0202 e ai prodotti del codice NC 0206 29 91. La misura opera in tutti gli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile.

Effetto pratico della misura

L'articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande si applichi il coefficiente riportato nell'allegato. Per il numero d'ordine 09.4003 il coefficiente è pari al 35,489750%, il che implica un rilascio proporzionale dei titoli rispetto alle quantità richieste. Il regolamento non prevede ulteriori procedure, eccezioni o sanzioni, limitandosi a dare attuazione tecnica alla ripartizione del contingente.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione del coefficiente di attribuzione

Per le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato, pari al 35,489750% per il numero d'ordine 09.4003.

Motivo dell'intervento e base di calcolo

I quantitativi oggetto delle domande superano i quantitativi disponibili; la Commissione determina quindi la misura in cui possono essere rilasciati i diritti di importazione, calcolando il coefficiente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedoganeorganizzazione comune dei mercati

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