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Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 381/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nella controversia relativa a una procedura di gara per l'affidamento di lavori urgenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio concernente una procedura di gara per lavori urgenti. Il consorzio stabile controinteressato ha proposto appello cautelare incidentale a carattere escludente. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nell'appello principale né le censure articolate nell'appello incidentale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare principale, ritenendo che le argomentazioni dedotte non facessero emergere, con l'evidenza richiesta nella sede cautelare, il fumus del gravame. L'assenza di fumus ha impedito una considerazione autonoma del periculum in mora. Il Collegio ha comunque rilevato che la trattazione del merito in primo grado era fissata al 20 ottobre 2026 e che la gara riguardava lavori urgenti già consegnati in via d'urgenza il 10 luglio 2026, elementi rilevanti anche nel bilanciamento degli interessi. L'appello incidentale escludente è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la mancata dimostrazione con adeguata evidenza del fumus boni iuris è sufficiente a negare la misura cautelare e rende non necessaria una distinta valutazione del periculum in mora.
  • Nella valutazione cautelare, la prossimità della trattazione del merito e l'avvenuta consegna d'urgenza dei lavori possono assumere rilievo nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • L'appello cautelare incidentale a carattere escludente deve essere dichiarato improcedibile quando, per sopravvenienze intervenute nel giudizio, venga meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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