Cassazione Civile, Ordinanza n. 04973/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale di Cuneo per tardività. Ha quindi rimesso le parti davanti al medesimo Tribunale per la prosecuzione del giudizio, con riassunzione nel termine di legge. Non ha adottato alcuna statuizione sulle spese del procedimento incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 198/2021, relativa alla modifica unilaterale del prezzo nei rapporti di cessione di prodotti agroalimentari. L'opposizione era stata proposta inizialmente davanti al Tribunale di Lodi, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale accogliendo l'eccezione del Ministero; la causa era poi stata riassunta davanti al Tribunale di Cuneo. Quest'ultimo, ritenendo che la competenza territoriale dovesse radicarsi nel Tribunale di Milano, quale luogo della sede dell'impresa destinataria della modifica unilaterale e del luogo in cui si era realizzata la condotta illecita, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il regolamento d'ufficio era stato sollevato tardivamente, poiché la preclusione operava oltre la prima udienza di trattazione; nel caso concreto il giudice aveva rimesso la questione a scioglimento di riserva assunta nella terza udienza di trattazione. Gli opponenti hanno depositato note difensive ex art. 47 c.p.c.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 198/2021
norma violata posta a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta; la sentenza non ne approfondisce il contenuto sostanziale, ma la richiama come titolo dell'illecito amministrativo contestato.
art. 38 c.p.c.
il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto tempestivamente solo entro la prima udienza di trattazione; oltre tale termine è inammissibile.
art. 47 c.p.c.
richiamato per le note difensive depositate dagli opponenti nel procedimento sul regolamento di competenza.
art. 183 c.p.c.
nel rito ordinario individua la prima udienza di trattazione.
art. 415 c.p.c.
nel processo del lavoro individua la prima udienza di discussione; è richiamato per l'equiparazione ai fini delle preclusioni sulla rilevazione dell'incompetenza.
art. 420 c.p.c.
richiamato quale parametro temporale oltre il quale, nel rito del lavoro, l'incompetenza territoriale non può più essere rilevata d'ufficio.
art. 428 c.p.c.
la disposizione è letta nel senso che l'incompetenza territoriale nei processi del lavoro va rilevata non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c., con conseguente inammissibilità del regolamento d'ufficio tardivo.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal giudice investito della controversia dopo una declinatoria di incompetenza è ammissibile solo se proposto entro la prima udienza di trattazione; il superamento di tale momento processuale determina l'inammissibilità dell'istanza.
- Nel rito ordinario, la prima udienza di trattazione coincide con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel processo del lavoro, essa coincide con la prima udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c.
- La preclusione alla rilevazione d'ufficio dell'incompetenza territoriale è deducibile nel giudizio sul regolamento di competenza ed è rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Quando il regolamento di competenza d'ufficio è dichiarato inammissibile per tardività, la causa resta radicata davanti al giudice investito e le parti devono essere rimesse dinanzi a quel giudice per la prosecuzione del processo.
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