Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per quattro motivi: 1) violazione/errata applicazione dell'art. 216, primo comma, n.1, legge fallimentare, con la doglianza che le condotte distrattive non sarebbero avvenute in momento in cui si poteva prevedere l'insolvenza della societaà; 2) doglianza sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e, in subordine, carenze e contraddittorietà della motivazione quanto all'applicazione dell'art. 216, primo comma, n.1, lett. b), legge fall.; 3) contestazione dell'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., sostenendo che la cessione degli automezzi avrebbe attenuato il danno; 4) censura per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), lamentando motivazione insufficiente e basata solo sulla gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo inammissibile perché i dati probatori (proteste, debiti fiscali, relazione del curatore) dimostravano lo stato di insolvenza giaà nel 2010 e la distrazione degli automezzi e avvenuta in epoca prossima al fallimento; inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite conferma che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico e non la consapevolezza dello stato di insolvenza; 2) secondo motivo inammissibile perché la questione sul dolo specifico della bancarotta documentale è stata introdotta solo in Cassazione e non nel merito; 3) terzo motivo infondato: l'attenuante ex art. 219 terzo comma non poteva essere riconosciuta perché la cessione degli automezzi era fittizia (assenza di reale debito verso la presunta creditrice e meccanismo di falsa compensazione) e ha contribuito a celare la distrazione, diminuendo la massa attiva; 4) quarto motivo inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è motivato e fondato su elementi di fatto (numerosi precedenti, durata della condotta, rilevante pregiudizio alla massa creditoria, debiti verso il fisco). In conseguenza della manifesta inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); la parte civile non ha ottenuto la liquidazione delle spese in Cassazione.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, legge fallimentare (L. fall. 16 marzo 1942, n. 267)
Norma invocata per la configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione). La Corte ha interpretato la fattispecie in raccordo con la giurisprudenza, ritenendo sufficiente il dolo generico quando vi sia la volontà consapevole di dare al patrimonio societario diversa destinazione rispetto alla garanzia dei creditori.
art. 216, primo comma, n.1, lett. b), legge fallimentare
Applicata alla bancarotta documentale (sottrazione/distruzione delle scritture). La Corte ha ritenuto che la prova del dolo specifico non sia stata debitamente contestata nel merito e che la questione introdotta in Cassazione non fosse ammissibile.
art. 219, terzo comma, legge fallimentare
Attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale. Interpretata restrittivamente: la valutazione va riferita alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per il riparto e non al mero ammontare del passivo.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che il giudizio di merito sul loro riconoscimento è di fatto e insindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello adeguata nell'escludere le attenuanti generiche richiamando elementi ritenuti decisivi.
art. 606, primo comma, lett. a), b), e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, etc.). La Corte ha ritenuto i motivi formulati dall'imputato inammissibili o infondati nei limiti consentiti.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per spese e la possibilità di infliggere somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo è il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, ma la volontà di destinare il patrimonio societario a funzione diversa rispetto alla garanzia dei creditori.
- La cronologia degli atti rispetto allo stato di dissesto è cruciale: operazioni effettuate in epoca prossima al fallimento rafforzano la valutazione della finalità distrattiva.
- In tema di bancarotta documentale, l'accertamento del dolo specifico non può essere introdotto ex novo in Cassazione se non è stato dedotto e sviluppato nei gradi di merito.
- L'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., va valutata sulla base della riduzione globale della massa attiva causata dal comportamento illecito, non sul solo ammontare del passivo o sulla presunta buona fede del reo.
- La valutazione del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o inesistente.
- Un ricorso in Cassazione manifestamente inammissibile o infondato può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata con cautela l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi prima di proporre il gravame.
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