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Sentenza

Sentenza n. 679/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Andora prot. n. 22026/22668/27294 recante data 20/10/2021 ed in pari data notificato, a firma del dirigente del Servizio Commercio dott.ssa Antonella Soldi, con il quale veniva disposta la sanzione della sospensione dell'esercizio dell'attività di Taxi per un periodo di gg. 15, nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente e presupposto.

Giustizia amministrativa202200035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e dell’assenza di opposizione del Comune. Non è stato esaminato il merito della legittimità della sanzione amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione di sospensione dell'esercizio dell'attività di taxi per 15 giorni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ha impugnato il provvedimento comunale del 20 ottobre 2021 con cui le era stata applicata la sanzione della sospensione per quindici giorni dell’esercizio dell’attività di taxi e della relativa licenza, chiedendone l’annullamento insieme agli atti antecedenti, conseguenti e presupposti. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Prima della decisione, con memoria del 9 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso mediante udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato con collegamento telematico.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non emergano ragioni per proseguire il giudizio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • In assenza di opposizione della parte resistente, la sopravvenuta carenza di interesse può accompagnarsi alla compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTaxi e noleggio con conducente
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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