Cassazione Penale, Ordinanza n. 19252/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda una condanna confermata in appello nei confronti di un'imputata ritenuta responsabile del reato di detenzione/cessione di sostanza stupefacente in concorso formale o continuazione ex artt. 81 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con fatto commesso fino al 26 marzo 2023 a Palermo. In primo grado era stata irrogata la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre alle pene accessorie. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione dei fatti e della condotta processuale avrebbe dovuto condurre a un trattamento più favorevole. La Corte territoriale aveva però escluso le attenuanti valorizzando la rilevanza della condotta, il quantitativo non indifferente di droga, l'esistenza di un giro di vendita e commercializzazione ben strutturato, la necessità di una organizzazione dell'attività di spaccio e la propensione al crimine/inserimento in circuiti criminali nonostante la giovane età. La ricorrente, secondo la Cassazione, si era limitata a riprodurre le medesime critiche già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, ma reiterava le stesse argomentazioni già dedotte e disattese. Ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata su plurimi elementi negativi del caso concreto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come base del titolo di reato contestato, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il fatto di detenzione/cessione di sostanza stupefacente in forma di lieve entità o comunque punita ai sensi del comma 4, oggetto della conferma di condanna.
art. 62 bis c.p.
le attenuanti generiche non sono una concessione automatica, ma richiedono seri elementi di valutazione del caso concreto; anche un solo indice negativo prevalente può giustificarne il diniego.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le medesime censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su una valutazione complessiva del caso concreto e su elementi negativi specifici, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto o una forma di benevola elargizione, ma presuppongono la presenza di elementi favorevoli apprezzabili nel concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esimenti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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