Sentenza del 22/12/2016 n. 7314 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Deposito ricorso introduttivo - Spedizione per posta - Dies a quo - Data di ricezione - Tempestività deposito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui, quando il ricorso tributario è notificato per posta, il termine di trenta giorni per il suo deposito decorre dalla data di spedizione del documento contenente il ricorso e non dalla data della sua ricezione da parte del destinatario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha depositato il ricorso introduttivo oltre il trentesimo giorno dalla sua spedizione postale all'Agenzia delle entrate. La questione riguardava l'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di deposito: la data di spedizione del plico contenente il ricorso oppure la data di ricezione da parte dell'amministrazione destinataria.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sul deposito del ricorso tributario notificato per posta
Il deposito del ricorso tributario notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso e non dalla sua ricezione da parte del destinatario.
Il termine per il deposito decorre dalla spedizione postale del ricorso, sicché il deposito effettuato oltre trenta giorni da tale data è tardivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
Cassazione civile, sentenza n. 20262/2004
La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità come orientamento consolidato sul dies a quo del termine di deposito del ricorso tributario notificato a mezzo posta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso introduttivo è notificato tramite servizio postale, il termine di trenta giorni per il deposito va calcolato dalla data di spedizione e non dalla data di ricezione da parte dell'ente destinatario.
- Per evitare l'inammissibilità, il contribuente o il suo difensore deve conservare la prova della spedizione e calcolare il termine considerando tale data come dies a quo.
- La ricezione tardiva o la durata della trasmissione postale non prorogano il termine per il deposito del ricorso.
- Il deposito oltre il trentesimo giorno dalla spedizione comporta, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 26683 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 26692 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 26694 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 26698 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 26708 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 dic 2016Sentenza del 22/12/2016 n. 26723 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →