Corte di giustizia, Sentenza C-820/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026. — Strominator Elektro GmbH contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Nozione di “contratti durante il periodo di validità” – Accettazione dei lavori eseguiti – Presentazione della fattura finale – Mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. — Causa C-820/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte precisa il momento finale del "periodo di validità" del contratto ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24: esso termina quando le prestazioni contrattuali sono state integralmente eseguite, accettate definitivamente e fatturate, anche se il pagamento non è ancora avvenuto. La regola vale per delimitare in modo restrittivo le ipotesi in cui una modifica del contratto può avvenire senza nuova procedura di gara. Le ulteriori questioni sulla circostanza imprevedibile e sulla necessità della modifica restano assorbite.
Nozione di "contratti durante il periodo di validità" ex articolo 72 della direttiva 2014/24/UE: irrilevanza del mancato pagamento finale se le prestazioni sono state integralmente eseguite e accettate.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, un appalto pubblico possa ancora considerarsi nel "periodo di validità" dopo la scadenza del periodo di esecuzione contrattualmente previsto, quando le prestazioni sono state integralmente eseguite e definitivamente accettate e la fattura finale è stata emessa, ma il prezzo non è ancora stato pagato; e, subordinatamente, se possano rilevare circostanze imprevedibili anteriori alla stipula e se la modifica debba essere "strettamente necessaria" o solo "appropriata".
Principio di diritto
L’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che il "periodo di validità" di un appalto pubblico non perdura oltre la completa esecuzione delle prestazioni dovute dall’aggiudicatario e la loro definitiva accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, seguita dall’emissione della fattura finale; il mancato pagamento del corrispettivo non consente di considerare il contratto ancora in corso, né di effettuare una modifica senza nuova gara. Di conseguenza, una modifica successiva a tale momento non rientra nell’articolo 72, con assorbimento delle questioni ulteriori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 4, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 58, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 67, paragrafo 3, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 70, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 72, direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 4, direttiva 2011/7/UE
- Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018), articoli 365 e 382
- Regolamento delegato (UE) 2021/1952
Nozione di "contratti durante il periodo di validità" e modifica degli appalti pubblici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) in una controversia tra una concorrente esclusa, la Strominator Elektro GmbH, e l’amministrazione aggiudicatrice Bundesimmobiliengesellschaft mbH, con intervento dell’originaria aggiudicataria Fiegl & Spielberger GmbH. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE sulle modifiche del contratto pubblico durante il periodo di validità.
Fatti e procedimento principale
La controversia nasce da un appalto di lavori di installazione elettrica aggiudicato alla Fiegl per una parte di un edificio scolastico del campus di Salisburgo. Dopo un incendio in un’altra porzione dell’edificio, la stazione appaltante ha riorganizzato il progetto e ha annullato parte delle prestazioni inizialmente previste, riducendo sensibilmente il volume dell’appalto originario.
Successivamente:
- la Fiegl ha chiesto un risarcimento per la riduzione delle prestazioni, richiesta non accolta dalla BIG;
- le parti hanno poi concordato che la Fiegl rinunciasse alla pretesa risarcitoria e che parte delle prestazioni annullate fosse eseguita nel 2024 in un’altra porzione dell’edificio;
- in tale contesto è stato affidato alla Fiegl un nuovo appalto, senza bando, relativo a lavori denominati "riqualificazione funzionale dell’illuminazione" e "illuminazione".
La Strominator, che nel frattempo si era aggiudicata un altro appalto distinto per lavori di riparazione dei danni dell’incendio, ha contestato la legittimità dell’affidamento diretto alla Fiegl, sostenendo che si trattasse di un nuovo appalto che avrebbe richiesto una procedura competitiva.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se un contratto pubblico possa ancora essere considerato nel "periodo di validità" ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 quando:
- il periodo di esecuzione previsto è scaduto;
- le prestazioni contrattuali sono state integralmente eseguite;
- l’amministrazione aggiudicatrice ha accettato definitivamente i lavori;
- la fattura finale è stata emessa;
- ma il pagamento non è ancora stato effettuato.
Le questioni seconda e terza, relative alle circostanze imprevedibili e al grado di necessità della modifica, erano poste solo in via subordinata.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di validità e prevede, in linea di principio, la necessità di una nuova procedura di appalto per le modifiche diverse da quelle espressamente ammesse;
- il considerando 107, che collega la disciplina alle modifiche apportate durante l’esecuzione del contratto;
- l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, sulla nozione di appalto pubblico come contratto a titolo oneroso;
- gli articoli 58, 67 e 70, richiamati per chiarire che il contratto è incentrato sull’esecuzione delle prestazioni;
- la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, richiamata dalle parti, ma non ritenuta idonea a spostare in avanti la fine del periodo di validità.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che né l’articolo 72 né altre disposizioni della direttiva definiscono espressamente la nozione di "contratti durante il periodo di validità". Per interpretarla, occorre considerare testo, contesto e finalità della norma.
Sul piano sistematico, la Corte evidenzia che l’articolo 72 opera nel quadro dell’"esecuzione" del contratto: il riferimento è alle prestazioni da eseguire, non al pagamento del corrispettivo da parte dell’amministrazione. Da ciò deriva che il periodo di validità non può estendersi fino al momento del pagamento se le prestazioni dovute sono già state completamente eseguite e accettate.
La Corte insiste inoltre sulla finalità della disposizione: l’articolo 72 introduce deroghe ai principi di parità di trattamento e trasparenza e deve quindi essere interpretato restrittivamente. Consentire modifiche finché non sia intervenuto il pagamento finale significherebbe lasciare all’amministrazione un margine discrezionale eccessivo per protrarre artificialmente il regime derogatorio, in contrasto con la struttura della direttiva.
Quanto alla direttiva 2011/7/UE, la Corte esclude che i termini di pagamento della pubblica amministrazione possano incidere sulla durata del periodo di validità del contratto ai sensi dell’articolo 72: il fatto che il pagamento sia ancora dovuto rileva solo come obbligazione pecuniaria, non come protrazione dell’esecuzione contrattuale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che non può ritenersi che il "periodo di validità" di un appalto pubblico perduri, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, quando:
- l’aggiudicatario ha integralmente eseguito le prestazioni;
- l’amministrazione aggiudicatrice le ha definitivamente accettate;
- la fattura finale è stata emessa;
- anche se il prezzo non è stato ancora pagato.
Poiché la risposta alla prima questione è negativa, le questioni seconda e terza restano assorbite e la Corte non vi risponde.
Principio affermato
La modifica di un appalto pubblico senza nuova gara è possibile solo fino al completamento dell’esecuzione contrattuale in senso sostanziale; l’omesso pagamento del corrispettivo non prolunga il "periodo di validità" del contratto ai fini dell’articolo 72 della direttiva 2014/24.
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