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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40750/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca. Le censure principali erano: nullita o inesattezza formale della data e del deposito della sentenza di primo grado; vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati e la qualifica di amministratore di fatto; contestazione della fondatezza delle accuse di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per dissipazione sostenendo che le erogazioni ai soci rientravano nella normale operativita aziendale e nel rispetto di disposizioni tariffarie (art. 83 bis D.L. 112/2008); contestazioni sulla fittizieta di alcune fatture contestate; eccezioni sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; eccezione procedurale relativa alla notifica dell'avviso di udienza al nuovo co-difensore e deposito tardivo di memorie. Alcuni difensori hanno altresi depositato motivi nuovi e documenti, incluso un precedente sentenziale di assoluzione riferito a posizioni correlate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati e, nei limiti di ammissibilita, li ha respinti. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione sulla notifica al co-difensore perche la nomina successiva non incidiva sull'avviso gia correttamente notificato al difensore di fiducia; ha considerato non decisiva e non nullificante l'errore materiale sulla data della sentenza di primo grado quando la data effettiva risultava ricavabile dagli atti; ha confermato il principio della doppia conforme e il limite del sindacato di legittimita che non consente una riconsiderazione globale e alternativa del materiale probatorio. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle decisioni di merito: ha confermato l'affermazione di responsabilita per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per bancarotta impropria per atti dolosi, nonche la valutazione della fitticita documentale e della prassi di veicolazione dei costi del gasolio che ha ostacolato la ricostruzione patrimoniale. Ha invece mantenuto l'assoluzione, gia pronunciata in sede di appello, relativamente a specifiche contestazioni di distrazione pari a euro 55.553,57 e a 20.000 litri di gasolio. I motivi relativi alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono stati ritenuti aspecifici e infondati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito e proporzionata la pena, ancorata ai minimi edittali.

Norme richiamate

  • art. 546 comma 1 lett. g) cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla validita formale della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore materiale della data non comporti nullita quando la data corretta sia ricavabile dagli atti

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla declaratoria e sul deposito della sentenza di primo grado; la Corte ha confermato la possibilità di correggere errori materiali non determinanti

  • art. 524 cod. proc. pen.

    Utilizzato nelle valutazioni formali sulla validita della sentenza di merito; errori formali non ostano quando la ricostruzione della data e del contenuto e possibile

  • art. 599 bis cod. proc. pen.

    La Corte territoriale ha ratificato il concordato ex art. 599 bis per uno degli imputati, confermando la procedura concordataria in sede penale ove richiesta e fondata

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato per le memorie difensive depositate; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o non pertinenti le memorie tardive che non rispettano i termini perentori previsti

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (convertito L. n. 176/2020) e successive modifiche

    Normativa richiamata in relazione alla comunicazione delle modalita di trattazione dell'udienza in camera di consiglio e ai termini per il deposito delle conclusioni scritte; la Corte ha applicato il principio che la situazione processuale si cristallizza all'atto della fissazione dell'udienza

  • art. 83 bis D.L. n. 112/2008

    Invocato dai ricorrenti come giustificazione dell'operativita tariffaria; la Corte ha ritenuto irrilevante per escludere la responsabilita penale la mera richiamata conformita tariffaria ove vi sia condotta dissipativa sistematica e dannosa per la societa

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla motivazione in tema di pena e sulle attenuanti; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e la motivazione di merito adeguata

  • art. 62 bis cod. pen.

    Riferito alla concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nel riconoscere o negare le attenuanti, purché sia data motivazione adeguata

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in ordine alla valutazione di precedenti giudiziari nella determinazione della pena: la Corte ha ribadito che iscrizioni anteriori, anche se poi depenalizzate, possono rilevare ai fini di valutazione ai sensi dell'art. 133

Massime di principio

  • Errori formali nella data o nel deposito di una sentenza non determinano necessariamente la nullita se la corretta data puo essere ricavata dagli atti: le correzioni di errori materiali sono ammesse ove non ledano il contraddittorio
  • In presenza di duplice conforme (condanne confermate in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla verifica della logicita e completezza della motivazione; non e permessa una rivalutazione integrale del materiale probatorio
  • La qualifica di amministratore di fatto puo essere riconosciuta sulla base di elementi sintomatici e di condotte continuative anche se non formalemente verbalizzate; la valutazione e di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
  • Operazioni ripetute e sistematiche che drenano liquidita societaria verso soci o enti correlati, l omissione di iniziative di recupero crediti e la predisposizione di documentazione contabile incongruente o fittizia costituiscono elementi forti per la configurabilita della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
  • La mera invocazione di pratiche commerciali o di adempimenti tariffari (ad es. rispetto di minimi tariffari) non esclude automaticamente la rilevanza penale se tali pratiche sono funzionali a dissipare risorse societarie o a ostacolare la ricostruzione patrimoniale
  • Le contestazioni sulla fitticita di fatture richiedono in sede di gravame una puntualizzazione documentale e probatoria precisa; in assenza di elementi nuovi decisivi le soccursalita delle valutazioni di merito viene confermata
  • Le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con i criteri motivazionali adottati dal giudice di merito; l avvicinamento della pena al minimo edittale attenua l'obbligo motivazionale
  • Le memorie e i motivi nuovi depositati tardivamente possono essere esclusi se non rispettano i termini perentori processuali o non introducono elementi decisivi non conoscibili senza colpa prima; la tempestivita e la completezza documentale sono decisive

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