Cassazione Penale, Sentenza n. 40750/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca. Le censure principali erano: nullita o inesattezza formale della data e del deposito della sentenza di primo grado; vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati e la qualifica di amministratore di fatto; contestazione della fondatezza delle accuse di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per dissipazione sostenendo che le erogazioni ai soci rientravano nella normale operativita aziendale e nel rispetto di disposizioni tariffarie (art. 83 bis D.L. 112/2008); contestazioni sulla fittizieta di alcune fatture contestate; eccezioni sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; eccezione procedurale relativa alla notifica dell'avviso di udienza al nuovo co-difensore e deposito tardivo di memorie. Alcuni difensori hanno altresi depositato motivi nuovi e documenti, incluso un precedente sentenziale di assoluzione riferito a posizioni correlate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati e, nei limiti di ammissibilita, li ha respinti. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione sulla notifica al co-difensore perche la nomina successiva non incidiva sull'avviso gia correttamente notificato al difensore di fiducia; ha considerato non decisiva e non nullificante l'errore materiale sulla data della sentenza di primo grado quando la data effettiva risultava ricavabile dagli atti; ha confermato il principio della doppia conforme e il limite del sindacato di legittimita che non consente una riconsiderazione globale e alternativa del materiale probatorio. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle decisioni di merito: ha confermato l'affermazione di responsabilita per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per bancarotta impropria per atti dolosi, nonche la valutazione della fitticita documentale e della prassi di veicolazione dei costi del gasolio che ha ostacolato la ricostruzione patrimoniale. Ha invece mantenuto l'assoluzione, gia pronunciata in sede di appello, relativamente a specifiche contestazioni di distrazione pari a euro 55.553,57 e a 20.000 litri di gasolio. I motivi relativi alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono stati ritenuti aspecifici e infondati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito e proporzionata la pena, ancorata ai minimi edittali.
Norme richiamate
art. 546 comma 1 lett. g) cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione sulla validita formale della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore materiale della data non comporti nullita quando la data corretta sia ricavabile dagli atti
art. 523 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla declaratoria e sul deposito della sentenza di primo grado; la Corte ha confermato la possibilità di correggere errori materiali non determinanti
art. 524 cod. proc. pen.
Utilizzato nelle valutazioni formali sulla validita della sentenza di merito; errori formali non ostano quando la ricostruzione della data e del contenuto e possibile
art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha ratificato il concordato ex art. 599 bis per uno degli imputati, confermando la procedura concordataria in sede penale ove richiesta e fondata
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato per le memorie difensive depositate; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o non pertinenti le memorie tardive che non rispettano i termini perentori previsti
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (convertito L. n. 176/2020) e successive modifiche
Normativa richiamata in relazione alla comunicazione delle modalita di trattazione dell'udienza in camera di consiglio e ai termini per il deposito delle conclusioni scritte; la Corte ha applicato il principio che la situazione processuale si cristallizza all'atto della fissazione dell'udienza
art. 83 bis D.L. n. 112/2008
Invocato dai ricorrenti come giustificazione dell'operativita tariffaria; la Corte ha ritenuto irrilevante per escludere la responsabilita penale la mera richiamata conformita tariffaria ove vi sia condotta dissipativa sistematica e dannosa per la societa
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione in tema di pena e sulle attenuanti; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e la motivazione di merito adeguata
art. 62 bis cod. pen.
Riferito alla concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nel riconoscere o negare le attenuanti, purché sia data motivazione adeguata
art. 133 cod. pen.
Richiamato in ordine alla valutazione di precedenti giudiziari nella determinazione della pena: la Corte ha ribadito che iscrizioni anteriori, anche se poi depenalizzate, possono rilevare ai fini di valutazione ai sensi dell'art. 133
Massime di principio
- Errori formali nella data o nel deposito di una sentenza non determinano necessariamente la nullita se la corretta data puo essere ricavata dagli atti: le correzioni di errori materiali sono ammesse ove non ledano il contraddittorio
- In presenza di duplice conforme (condanne confermate in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla verifica della logicita e completezza della motivazione; non e permessa una rivalutazione integrale del materiale probatorio
- La qualifica di amministratore di fatto puo essere riconosciuta sulla base di elementi sintomatici e di condotte continuative anche se non formalemente verbalizzate; la valutazione e di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- Operazioni ripetute e sistematiche che drenano liquidita societaria verso soci o enti correlati, l omissione di iniziative di recupero crediti e la predisposizione di documentazione contabile incongruente o fittizia costituiscono elementi forti per la configurabilita della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
- La mera invocazione di pratiche commerciali o di adempimenti tariffari (ad es. rispetto di minimi tariffari) non esclude automaticamente la rilevanza penale se tali pratiche sono funzionali a dissipare risorse societarie o a ostacolare la ricostruzione patrimoniale
- Le contestazioni sulla fitticita di fatture richiedono in sede di gravame una puntualizzazione documentale e probatoria precisa; in assenza di elementi nuovi decisivi le soccursalita delle valutazioni di merito viene confermata
- Le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con i criteri motivazionali adottati dal giudice di merito; l avvicinamento della pena al minimo edittale attenua l'obbligo motivazionale
- Le memorie e i motivi nuovi depositati tardivamente possono essere esclusi se non rispettano i termini perentori processuali o non introducono elementi decisivi non conoscibili senza colpa prima; la tempestivita e la completezza documentale sono decisive
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