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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 4490 - Comm. Trib. Prov. Milano

Ritenute sui dividendi - Qualità di beneficiario effettivo - Certificazione rilasciata dallo Stato estero - Disconoscimento sulla base di presunzioni - Non ammesso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità della ritenuta ridotta sui dividendi distribuiti da una società italiana a un socio residente all'estero. L'Amministrazione finanziaria aveva negato la qualità di beneficiario effettivo del percettore svizzero, presumendo che egli fosse un mero soggetto interposto o conduit e che i dividendi fossero destinati ad altri soggetti. Il ricorrente sosteneva invece di possedere i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, comprovati dalla certificazione rilasciata dalle autorità svizzere.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non sufficiente. In presenza di una certificazione ufficiale dello Stato estero attestante i requisiti convenzionali, compresa la qualità di beneficiario effettivo, tale status non può essere disconosciuto sulla base di mere presunzioni. L'Amministrazione non aveva contestato la falsità dei certificati, né aveva individuato e provato quale diversa giurisdizione sarebbe stata elusa e avrebbe comportato un trattamento fiscale più sfavorevole. Di conseguenza, è stata riconosciuta la legittimità dell'applicazione della ritenuta ridotta.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera

    La Convenzione consente l'applicazione di una ritenuta ridotta sui dividendi quando il percettore residente nell'altro Stato possiede i requisiti convenzionali, tra cui la qualità di beneficiario effettivo.

  • Disciplina convenzionale del beneficiario effettivo e delle ritenute sui dividendi

    La qualità di beneficiario effettivo, attestata da una certificazione ufficiale dello Stato estero, non può essere negata dall'Amministrazione sulla base di presunzioni non supportate dalla contestazione della falsità del documento o dalla prova di un concreto schema di interposizione abusiva.

Massime di principio

  • La certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera costituisce un elemento probatorio rilevante per applicare i benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni.
  • L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la qualità di beneficiario effettivo mediante mere presunzioni generiche: deve contestare concretamente l'attendibilità della certificazione e dimostrare l'interposizione o l'abuso.
  • Per negare un beneficio convenzionale occorre individuare e provare il percorso alternativo dei redditi, indicando quale soggetto o giurisdizione sarebbe il reale beneficiario e quale vantaggio fiscale indebito sarebbe stato conseguito.
  • La presenza di una società residente all'estero non dimostra, da sola, che essa sia un soggetto conduit o privo di effettiva titolarità dei dividendi.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare certificazioni di residenza fiscale, attestazioni sul beneficiario effettivo e documentazione relativa alla disponibilità e alla gestione dei dividendi.

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