Cassazione Penale, Sentenza n. 26368/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Teleluna s.r.l. aveva impugnato il rigetto dell'ammissione al passivo di due crediti: uno di euro 3.788.769,20 verso Lunaset Pubblicità s.r.l. (derivante da un contratto di somministrazione e da successive fatture/cessioni) e uno di euro 50.769 verso Immobilnet s.r.l. (presunti finanziamenti documentati da bonifici e cessione). Il rigetto era motivato dal giudice delegato e confermato dal Tribunale con il rilievo che non risultava provata in modo certo l'anteriorità e la natura non strumentale dei crediti rispetto all'attività illecita oggetto del sequestro: fatture e annotazioni di bilancio non fornivano prova sufficiente, vi erano contestazioni dell'amministratore giudiziario sulle fatture, anomalie contabili, causali dei bonifici (es. "pag. fitti") incompatibili con la qualificazione come finanziamenti, e indizi di fittizietà e inaffidabilità delle scritture contabili collegati alla gestione societaria riconducibile al medesimo dominus.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale che, applicando i principi dell'art. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 e i principi civilistici sulla prova delle scritture contabili e delle fatture, ha escluso l'ammissione dei crediti per mancata dimostrazione oggettiva e non strumentale del rapporto sottostante e della certezza della data anteriore al sequestro. In particolare sono stati valorizzati la contestazione delle fatture da parte dell'amministratore giudiziario, le anomalie contabili, le causali dei bonifici e l'assenza di elementi esterni idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità e l'effettività delle operazioni claimed.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011
art. 52 e ss.; art. 59; art. 41
Disciplina la verifica dei crediti anteriori al sequestro di prevenzione; il giudice deve accertare la non strumentalità dei crediti all'attività illecita e può svolgere attività officiosa di verifica; il creditore ha l'onere di dimostrare la buona fede e l'anteriorità del credito
art. 2704; art. 2709; art. 2710; art. 2720
Principi sulla certezza della data delle scritture private e sulla efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili: le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore ma il loro contenuto è valutabile dal giudice; la data certa delle scritture non emerge automaticamente dall'annotazione contabile se non esistono elementi esterni oggettivi che la garantiscano
Massime di principio
- In procedure di verifica dei crediti anteriori a misure di prevenzione il creditore ha l'onere di provare l'anteriorità e la non strumentalità del credito; la prova deve essere oggettiva e, se possibile, sottratta al controllo diretto del creditore (es. registrazione, atto pubblico, fatti obiettivi)
- Le annotazioni di bilancio e le scritture contabili, pur rilevanti, non sono di per sé definitive: il giudice può valutarne l'attendibilità e richiedere elementi dinamici e concreti che colleghino la partita contabile al rapporto sostanziale (es. fatture, estratti conto, contratti, comportamenti conclusivi del debitore)
- La mera indicazione della causale nei bonifici non è vincolante: le causali possono essere interpretate alla luce dell'oggetto sociale delle parti, degli estratti conto e della documentazione contrattuale; se la causale è incompatibile con la natura dichiarata dell'operazione (es. 'pag. fitti' vs. presunto finanziamento), il giudice può escludere la qualificazione prospettata dal creditore
- La contestazione formale delle fatture da parte dell'amministratore o di altro organo preposto e le anomalie nell'assetto societario costituiscono elementi rilevanti per accertare la possibile strumentalità o fittizietà dei crediti
- Il giudice dispone di poteri officiosi di indagine nella verifica dei crediti in materia di misure di prevenzione e deve motivare analiticamente gli indicatori che portano a ritenere che un credito sia strumentale all'attività illecita; l'assenza di tali elementi probatori a favore del creditore giustifica il rigetto dell'ammissione al passivo
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