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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.F. aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2001 da ENEL sulla somma corrisposta in forma capitale come pensione integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva, in via principale, la non imponibilità della somma e, in subordine, l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sull'intero importo. I giudici di merito avevano accolto la domanda subordinata. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che le prestazioni dei cosiddetti vecchi fondi dovessero essere assoggettate a tassazione separata e contestando inoltre l'omessa motivazione sull'effettiva natura assicurativa o finanziaria della prestazione e sulla presenza di un rendimento derivante dall'investimento del capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13642/2011, ha stabilito che, per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993 e per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione del 12,50% può applicarsi esclusivamente alla componente qualificabile come rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. La quota corrispondente alla sorte capitale resta soggetta a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, l'intera prestazione è soggetta a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare natura e ammontare dell'eventuale rendimento effettivamente conseguito dal fondo.

Norme richiamate

  • Legge n. 482 del 1985, articolo 6

    Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista per gli anni successivi al decimo.

    La tassazione del 12,50% non si applica automaticamente all'intero capitale liquidato, ma soltanto al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, relativamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), articoli 16, comma 1, lettera a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, articolo 13, comma 9

    La disciplina tributaria riformata delle prestazioni previdenziali in forma capitale opera per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto; per i cosiddetti vecchi iscritti occorre distinguere tra capitale e rendimento secondo la composizione della prestazione.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per gli importi successivamente maturati, assoggettati nel loro complesso a tassazione separata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata per la sorte capitale e all'aliquota del 12,50% per il rendimento; gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti interamente a tassazione separata.

    Costituisce il principio vincolante applicato dalla Corte per distinguere le componenti fiscalmente rilevanti della prestazione previdenziale integrativa.

Massime di principio

  • Nelle liquidazioni in capitale dei vecchi fondi previdenziali aziendali non è corretto applicare automaticamente l'aliquota del 12,50% all'intera somma ricevuta.
  • Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 occorre separare la sorte capitale dal rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento del fondo: solo quest'ultimo può beneficiare dell'aliquota del 12,50%.
  • Il rendimento agevolabile deve essere provato e quantificato concretamente, verificando l'effettivo impiego del capitale sul mercato e il risultato finanziario conseguito; non è sufficiente la mera qualificazione contrattuale della prestazione.
  • Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è soggetta nel suo complesso al regime della tassazione separata, senza applicazione distinta dell'aliquota del 12,50% sul rendimento.
  • Quando una sentenza di merito applica il 12,50% sull'intero capitale senza accertare la componente di rendimento, può essere cassata con rinvio per una nuova quantificazione fiscale.

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