Cassazione Penale, Sentenza n. 23262/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna (10 mesi di reclusione) pronunciata in abbreviato dal Tribunale di Bari per: 1) violazione della prescrizione del divieto di detenere telefoni cellulari (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) — deducendo carenza dell'elemento soggettivo e giustificazione della detenzione del cellulare per motivi di reperibilità a causa di malattie di familiari e configurazione del fatto come di particolare tenuità e occasionale; 2) detenzione senza denuncia di munizioni (art. 697 c.p.) — deducendo che le munizioni erano presenti in un'abitazione da poco locata, per cui il ricorrente non ne avrebbe avuto consapevolezza; inoltre contestava la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze come una richiesta di rinnovata valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua. Ha confermato che: per l'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 è sufficiente il dolo generico e una singola detenzione del cellulare integra la violazione della prescrizione (il divieto indicato al punto 8 dell'atto impositivo della Sorveglianza Speciale); per l'art. 697 c.p. la disponibilità delle munizioni era manifesta (erano in bella vista in una ciotola sul tavolo) rendendo inverosimile l'asserita ignoranza; la determinazione della pena è stata effettuata nel rispetto dei criteri di proporzionalità e del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 c.p.; per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159 del 2011, art. 75, comma 2
art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011
Il reato prevede il dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà della detenzione di un oggetto vietato dalla prescrizione (qui il telefono). Una singola violazione configura il reato quando la prescrizione vieta la detenzione.
Codice Penale, art. 697
Contravvenzione per la detenzione di munizioni senza denuncia: la disponibilità manifesta delle munizioni (in bella vista) rende inverosimile l'asserita mancata consapevolezza.
Codice Penale, art. 132
Stabilisce i criteri generali per la determinazione della pena; la Corte di merito ha il potere discrezionale di individuare la pena entro i limiti stabiliti dalla legge, motivandone la scelta.
Codice Penale, art. 133
Regola la determinazione della pena concretamente inflitta; la Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione dei criteri e la congruità argomentativa, ma non sostituisce la valutazione di merito.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e ricorrono profili di colpa nella sua proposizione; qui applicata per euro 3.000.
Atto impositivo della Sorveglianza Speciale, prescrizione (punto 8)
prescrizione al punto 8 dell'atto impositivo della Sorveglianza Speciale
Il divieto specifico di detenere telefoni cellulari, se violato anche una sola volta, integra la fattispecie rilevata dall'art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione del merito dei fatti: il sindacato in sede di legittimità è limitato a verificare la correttezza dell'iter argomentativo e la congruità della motivazione, non a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
- Per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale), è sufficiente il dolo generico: una singola detenzione dell'oggetto vietato può integrare la violazione se la prescrizione è assoluta.
- La presenza manifesta di oggetti pericolosi (es. munizioni in bella vista) rafforza la presunzione di conoscenza e responsabilità del detentore, rendendo poco credibili argomentazioni basate su ignoranza della loro esistenza.
- Il criterio di determinazione della pena applicato dal giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.) va rispettato se risulti motivato e proporzionato; la Cassazione controlla la correttezza formale e argomentativa ma non ricalcola la pena se la motivazione è adeguata.
- Se un ricorso è manifestamente volto a ottenere una diversa valutazione delle prove o è formulato senza adeguata considerazione dei limiti del giudizio di legittimità, è suscettibile di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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