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Sentenza

Sentenza del 03/02/2015 n. 262 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Società a ristretta base societaria - accertamento di utili non contabilizzati - presunzione di distribuzione ai soci - sussiste - onere della prova - inversione - consegue. Atto di accertamento - motivazione - ragioni dell'an e del quantum della maggior pretesa - sono sufficienti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha accertato maggiori utili non contabilizzati in capo a una società di capitali caratterizzata da una ristretta base societaria e ne ha presunto la distribuzione ai soci. Il ricorrente contestava la legittimità della presunzione e l'insufficiente motivazione dell'atto, sostenendo che non fossero adeguatamente indicate le ragioni dell'an e del quantum della maggiore pretesa impositiva.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. In presenza di una società a ristretta base societaria, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi dimostrino di non averli percepiti oppure che siano stati accantonati o reinvestiti dalla società. L'onere della prova è quindi posto a carico del socio. L'atto di accertamento è sufficientemente motivato se espone le ragioni della maggiore pretesa, sia quanto alla sua esistenza sia quanto alla sua quantificazione, consentendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    La norma costituisce il riferimento per l'accertamento parziale dei maggiori redditi. L'atto deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della maggiore pretesa.

  • Cassazione n. 2085/2005

    Riconosce, nelle società a ristretta base societaria, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva prova contraria.

  • Cassazione n. 6780/2003

    Conferma la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci di società caratterizzate da una compagine ristretta e il conseguente onere del socio di fornire la prova contraria.

  • Cassazione, 18 ottobre 2012, n. 17928

    Stabilisce che la motivazione dell'accertamento è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni dell'an e del quantum della pretesa fiscale e permette al contribuente di predisporre un'adeguata difesa.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali ha una base societaria molto ristretta, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può superarla dimostrando di non aver percepito gli utili oppure che la società li abbia accantonati o reinvestiti.
  • In questi casi l'onere della prova si sposta sul socio, che deve fornire elementi concreti e documentati; la mera contestazione della presunzione normalmente non è sufficiente.
  • Un atto di accertamento non deve descrivere ogni dettaglio contabile in modo analitico, ma deve indicare con chiarezza i fatti posti a base della pretesa, il metodo di quantificazione e le ragioni giuridiche, così da consentire una difesa effettiva.
  • La ristretta base societaria, da sola, non dimostra automaticamente la percezione personale degli utili da parte di ciascun socio: la presunzione deve essere applicata in presenza dei relativi presupposti e può essere vinta con prova contraria.

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