Cassazione Penale, Sentenza n. 11246/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. Si denunciava: errata applicazione degli artt. 274 lett. c) e 299 c.p.p.; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria; presunta confusione sugli indirizzi proposti per gli arresti domiciliari (via Langhe 47 vs via Langhe 36); rilevanza della durata della custodia cautelare, definita in precedenza 'di breve durata'; non condivisibile valutazione penalizzante per fatti commessi durante la sorveglianza speciale; idoneità del controllo a distanza a prevenire la recidiva; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i profili dedotti. Sul merito ha confermato che la valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura è di competenza del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se congruamente motivata. Ha ritenuto logica e adeguata la motivazione del Tribunale di Torino che ha posto rilievo sulla rilevante entità della condanna in primo grado (8 anni e 4 mesi), sul ruolo di promotore/organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata a furti, sul numero 'impressionante' di reati attribuitigli (oltre 60 tra dicembre 2022 e luglio 2023), sulla commissione di reati durante la sorveglianza speciale come indice di inaffidabilità, sulla non idoneità del controllo elettronico a garantire le esigenze cautelari in considerazione delle concrete modalità della condotta e sulla legittimità di trattare diversamente i coimputati in base al diverso contributo agli illeciti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma applicabile alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non ha ritenuto violata la corretta applicazione, ritenendo congrua la motivazione del giudice di merito sulla pericolosità e adeguatezza della misura
art. 299 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'ordinanza; la Corte ha escluso vizio di motivazione tale da rendere illegittimo il rifiuto della sostituzione della misura
art. 292 c.p.p.
Richiamato nel testo per il criterio della gravità del quadro indiziario: la Corte ricorda che in sede di legittimità si verifica che il giudice di merito abbia motivato logicamente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito della declaratoria di rigetto del ricorso
art. 94 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario, attivata perché dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà del detenuto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riformare la valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura cautelare compiuta dal giudice di merito, salvo vizi di logicità, contraddittorietà o carenza della motivazione.
- La reiterazione di reati durante misure di prevenzione o sorveglianza speciale costituisce indice rilevante di inaffidabilità e può giustificare il mantenimento della custodia cautelare in carcere.
- Il ruolo di promotore/organizzatore di un'associazione per delinquere e l'elevato numero di reati contestati sono elementi idonei a fondare la valutazione della grave pericolosità sociale, giustificando misure più afflittive.
- La sola durata della custodia cautelare non è di per sé sufficiente a imporre la modifica della misura: occorre dimostrare un concreto mutamento delle esigenze cautelari.
- L'adozione del controllo elettronico a distanza non è automaticamente idonea a sostituire la custodia in carcere; la sua efficacia va valutata in rapporto alle modalità concrete della condotta e al rischio di elusione.
- Differenze di trattamento tra coimputati nelle misure cautelari possono essere giustificate in base al diverso contributo individuale alla commissione dei reati e al diverso rischio di recidiva.
- Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità è necessario puntare su vizi formali o di motivazione (illogicità, contraddittorietà, omissioni) e non semplicemente proporre una diversa valutazione dei fatti già apprezzata dal giudice di merito.
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