Ordinanza n. 252/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18.10.2023, n. 9050, con la quale, a definizione del giudizio r.g. n. 2613/2023, è stato respinto l’appello proposto da Elettronica Masel S.r.l. e confermata la sentenza del TAR Lazio, Latina, sez. I, 24.12.2022, n. 1021; NONCHÉ - per l’accertamento della nullità degli eventuali atti, a oggi non conosciuti, adottati in violazione o elusione del giudicato; - per la nomina, ove occorra, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione resistente, di un Commissario ad acta; - per la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione; - per la determinazione di una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attività esecutiva del Comune di Sezze e del Commissario ad acta diretta alla demolizione di opere edilizie abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, con ordinanze di demolizione rivolte anche a SA.T Telecomunicazioni S.r.l.
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguarda l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 9050/2023, che aveva confermato la sentenza del TAR relativa all'obbligo del Comune di Sezze di demolire due manufatti abusivi, uno dei quali interrato, e un traliccio porta-antenne di circa trenta metri, insistenti su area comunale in località Monte Trevi, ripristinando lo stato dei luoghi mediante gli atti repressivi previsti dall'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008. Il Commissario ad acta, nominato per l'esecuzione, ha chiesto chiarimenti sulla legittimità della notifica dell'ordinanza di demolizione anche a SA.T Telecomunicazioni S.r.l., dopo che Elettronica Masel S.r.l., destinataria originaria dell'ordinanza, aveva dichiarato di non avere più la disponibilità giuridica e materiale delle opere. SA.T aveva confermato la disponibilità materiale e l'utilizzo dei manufatti e aveva successivamente presentato istanza di concessione dell'area comunale. Radio Immagine Uno S.r.l. ha contestato l'operato commissariale, sostenendo che l'ordine avrebbe dovuto essere rivolto esclusivamente a Elettronica Masel e che le fatture prodotte non dimostrerebbero un valido trasferimento della proprietà del traliccio; ha inoltre dedotto che il coinvolgimento di SA.T avrebbe costituito elusione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenendo corretta la notifica dell'ordinanza di demolizione anche a SA.T Telecomunicazioni S.r.l. L'ordine di demolizione può infatti essere rivolto a chiunque abbia un rapporto qualificato con il bene, quale il proprietario o il possessore materiale, anche se non responsabile della realizzazione dell'abuso: il destinatario risponde dell'eliminazione dell'abuso in ragione del rapporto materiale con la cosa e non per una responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito. Il Collegio ha precisato che la notifica e l'esecutività dell'ordinanza nei confronti di SA.T non escludono l'obbligo di Elettronica Masel, quale prima destinataria, di adempiere all'ordine. Il Commissario ad acta deve quindi assicurare l'esecuzione dell'ordinanza nei termini stabiliti e, in caso di inadempimento, procedere alla demolizione in danno. In considerazione degli sviluppi dell'esecuzione, è stata concessa al Commissario una proroga di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
La disposizione costituisce la base degli atti repressivi e dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate su area di proprietà pubblica.
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008
È richiamata quale ulteriore fondamento regionale degli atti repressivi edilizi oggetto dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione può essere rivolto non soltanto all'autore dell'abuso edilizio, ma anche al proprietario o al possessore materiale del bene, purché sussista un rapporto qualificato con la res.
- La legittimazione passiva rispetto all'ordine di demolizione deriva dal rapporto materiale con il bene e dalla possibilità di eliminare l'abuso, non dalla responsabilità effettiva o presunta nella sua realizzazione.
- La notificazione dell'ordine di demolizione al proprietario o possessore attuale non esclude l'obbligo del precedente destinatario dell'ordinanza, il quale resta tenuto all'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta può adottare gli atti necessari a individuare e coinvolgere tutti i soggetti in rapporto qualificato con il bene, purché tali attività siano funzionali all'esecuzione e non alterino il contenuto del giudicato.
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