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Provvedimento

Deliberazione n. 503 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 23 giugno 2026 per impedire la diffusione, sulle piattaforme indicate, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente condiviso senza il consenso dell’interessato. Le misure prevedono il blocco della diffusione del materiale identificato tramite hash e la conservazione, per dodici mesi e con cautele di pseudonimizzazione o comunque di non diretta identificabilità, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro a fini probatori.

Ratifica delle misure d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata sulle piattaforme digitali segnalate.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 23 giugno 2026 per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata e destinato a rimanere privato. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione relativa al rischio di diffusione non consensuale di immagini, video, registrazioni o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, comunemente ricondotto al fenomeno del “revenge porn”.

Segnalazione e competenza del Garante

L’art. 144-bis del Codice privacy attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito che lo riguarda, destinato a rimanere privato, possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.

Nel caso esaminato, la persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Telegram, OnlyFans, Pornhub e XHamster.

Misure d’urgenza adottate il 23 giugno 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 321-326 del 23 giugno 2026.

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via urgente un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Le misure urgenti sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Telegram FZ-LLC, Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o., Aylo Freesites Ltd e Hammy Media LTD/XHamster.

Blocco della diffusione del materiale

Ai gestori delle piattaforme è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione. Il materiale è stato trasmesso alle piattaforme in formato hash, così da consentirne l’individuazione e il blocco senza procedere, per quanto indicato nel provvedimento, alla diffusione o alla comunicazione in chiaro del contenuto.

Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 23 giugno 2026.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le società destinatarie sono state inoltre prescritte di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle rispettive piattaforme.

La conservazione deve avvenire:

  • esclusivamente a fini probatori;
  • per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • con tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate a tale scopo.

La prescrizione bilancia l’esigenza di impedire la circolazione del materiale con quella di preservare eventuali elementi utili all’accertamento dei fatti, imponendo tuttavia specifiche cautele per ridurre i rischi di ulteriore esposizione degli interessati.

Ratifica da parte del Garante

Dopo l’adozione delle misure urgenti sono state acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ulteriore documentazione agli atti.

Con il provvedimento n. 503 del 3 luglio 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 321/2026, 322/2026, 323/2026, 324/2026, 325/2026 e 326/2026 adottati d’urgenza il 23 giugno 2026.

La ratifica è espressamente riferita a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC, mentre le determinazioni urgenti risultano aver riguardato anche Fenix International Limited/DAPR sp. z o.o., Aylo Freesites Ltd e Hammy Media LTD/XHamster.

Esito e contenuto del provvedimento

Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria e non accerta, nel testo fornito, una violazione imputata ai gestori. Esso consolida invece le misure preventive e probatorie adottate in via d’urgenza per impedire la possibile diffusione non consensuale del materiale segnalato, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento urgente del dirigente

Il 23 giugno 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 321-326, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le piattaforme sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 3 luglio 2026 il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalicyberbullismomisure d’urgenzadiritti dell’interessato

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