Cassazione Penale, Sentenza n. 16196/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto ha impugnato il provvedimento amministrativo che gli ha impedito di detenere in cella un mazzo di carte napoletane, di acquistare sigaritoscanelli profumati non inseriti nel mod. 72 e di ricevere la rivista "Scarpe e Sport" tramite mod. 393. Il Magistrato di sorveglianza ha qualificato il reclamo come "generico" ai sensi dell'art. 35 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) ritenendo che non fosse stato dimostrato un pregiudizio grave e attuale di una posizione di diritto soggettivo. Il detenuto ha poi proposto reclamo personalmente al Tribunale di sorveglianza, che ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e l'ha trasmessa; il ricorso è stato quindi esaminato con riguardo alla sua ammissibilità e alla qualificazione giuridica della questione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la decisione amministrativa (divieto di possesso/acquisto dei beni indicati) non ha prodotto "un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" e quindi la materia rientra nella sfera del reclamo generico (art. 35 ord. pen.) non impugnabile con il rimedio di cui all'art. 35-bis. Inoltre il ricorso è risultato viziato per palese difetto di legittimazione processuale: è stato proposto personalmente dal detenuto e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale per la Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; è stata però esclusa la condanna alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 35, comma 1, n. 5
Il reclamo "generico" ex art. 35 tutela interessi meramente attinenti alla corretta esecuzione della pena e non può essere usato per contestare atti che non ledono una posizione di diritto soggettivo grave e attuale; in tal caso il provvedimento è non impugnabile con il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 35-bis.
ordinamento penitenziario, art. 35-bis
Prevede il rimedio giurisdizionale per le ipotesi in cui sia contestata una lesione di una posizione di diritto soggettivo determinata da atti o comportamenti dell'Amministrazione penitenziaria; applicabile solo quando emerge un pregiudizio concreto e rilevante.
ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6
"un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti"
La Corte ha richiamato la soglia di 'attuale e grave pregiudizio' come criterio per distinguere i casi che possono essere soggetti a tutela giurisdizionale da quelli che configurano soltanto reclamo generico.
codice di procedura penale, art. 613, comma 1
Interpretata alla luce della modificazione operata dalla legge n. 103/2017 e dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), la norma esclude il ricorso personale; il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma ma ha escluso l'ulteriore sanzione alla Cassa delle ammende per mancata colpa.
Massime di principio
- Distinguere subito, quando si impugna un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, tra reclamo "generico" (art. 35 ord. pen.) e reclamo giurisdizionale (art. 35-bis): il secondo è percorribile solo se viene dimostrata una lesione concreta e rilevante di una posizione di diritto soggettivo.
- Perché un diniego amministrativo diventi impugnabile in sede giurisdizionale, è necessario comprovare un "attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti"; meri disagi o limitazioni regolamentari ordinari non soddisfano questa soglia.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti relativi a diritti detentivi o beni personali, valutare attentamente se la questione concerne un diritto soggettivo tutelabile giuridicamente oppure un interesse alla corretta esecuzione della pena.
- Ragione procedurale fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'interessato; deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La mancata sottoscrizione determina l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; tuttavia la condanna alla Cassa delle ammende richiede profili di colpa e non opera automaticamente.
- Prassi consigliata: tentare i rimedi interni e documentare in modo puntuale il pregiudizio subito (elementi probatori, effetti concreti sulla vita detentiva) prima di trasformare un reclamo amministrativo in impugnazione giurisdizionale; avvalersi di difensore abilitato per impugnazioni superiori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →