Cassazione Civile, Sentenza n. 8685/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato estinto il giudizio d'appello per nullità della notifica eseguita al curatore speciale della società (Avv. Cristina della Valle) presso l'indirizzo PEC "cristinadellavalle@ordineavvocatiroma.org", ritenendo tale indirizzo non idoneo in quanto tratto dal registro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e non da altri pubblici elenchi. Il ricorrente contestava sia la dichiarazione di estinzione per mancata rinotificazione, sia la nullità attribuita alla notifica via PEC al curatore speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendo valida la notifica eseguita all'avvocato nominato curatore speciale presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro del Consiglio dell'Ordine. Ha affermato che, ratione temporis (giugno 2021), non v'era divieto di notificare atti relativi a contenziosi estranei alla nomina di procuratore all'indirizzo PEC dell'Ordine e che la nomina del curatore speciale è idonea a giustificare la notifica a tale PEC. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata (che aveva dichiarato estinto il giudizio) e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio e per le determinazioni sulle spese.
Norme richiamate
legge n. 53/1994
Disciplina la notificazione telematica e i pubblici elenchi degli indirizzi PEC; la Corte ha ritenuto che, all'epoca dei fatti, gli indirizzi nei registri pubblici (anche quello dell'Ordine) potevano essere utilizzati per le notifiche, anche se l'uso esclusivo per atti estranei alla difesa è stato differenziato solo successivamente.
d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
art. 6-bis, art. 6-quater
Indica i registri pubblici degli indirizzi PEC utilizzabili per le notifiche; la sentenza richiama che gli indirizzi estratti da tali registri (INI-PEC, Re.G.Ind.E.) sono idonei per la notifica telematica.
d.l. n. 179/2012
Ha introdotto il domicilio digitale del difensore; la giurisprudenza citata ha valorizzato l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale per la validità delle notificazioni al difensore.
sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite
Orientamento fondamentale che ha riconosciuto la validità della notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale/registri pubblici; la Corte ha richiamato questo principio nel valutare la validità della notifica al curatore speciale.
Cassazione civile
n. 10754/2019 e n. 30253/2017
Giurisprudenza richiamata per affermare la natura e la finalità della nomina del curatore speciale e come tale nomina persista finché perdura la situazione che ne ha reso necessaria la designazione.
sentenza Corte di cassazione
Richiamata per precisazioni sull'efficacia delle notifiche presso gli indirizzi estratti dai registri (INI-PEC e Re.G.Ind.E.) alla luce dell'istituzione del domicilio digitale.
Massime di principio
- La PEC risultante dai registri pubblici (INI-PEC, Re.G.Ind.E. e, ratione temporis, l'indirizzo inserito nel registro dell'Ordine) è, in linea di principio, idonea per effettuare notifiche telematiche, anche quando l'atto non riguarda la funzione di procuratore costituito, purché la normativa vigente al momento della notifica non lo vieti espressamente.
- La nomina di un curatore speciale per una persona giuridica priva di legale rappresentante è un incarico connesso all'esercizio della professione forense e legittima la notifica al professionista nominato presso l'indirizzo PEC risultante dal registro dell'Ordine, in quanto strumento per assicurare il contraddittorio.
- Dopo le modifiche normative e i pareri in materia di privacy (soprattutto successivi al 2021), è prudente verificare quale registro pubblico sia indicato come fonte ufficiale per l'estrazione della PEC (es. INI-PEC o INAD quando applicabile) e, se possibile, privilegiare indirizzi espressamente indicati dal professionista per atti privati.
- Se la notifica non riesce per cause formali o anagrafiche (es. mancata sostituzione del legale rappresentante), è opportuno chiedere al giudice la nomina tempestiva di un curatore speciale e provvedere alla notifica all'indirizzo PEC estratto dai registri pubblici; in caso di dichiarazione di estinzione del processo per mancata rinotificazione, impugnare la decisione motivando la validità della PEC utilizzata.
- Il principio di tassatività delle nullità processuali gioca a favore della validità delle notifiche quando la normativa non prevede espressamente un divieto: le nullità devono essere espressamente previste e non estese per analogia.
- Verificare sempre la normativa vigente al momento della notifica: regole e registri abilitati possono cambiare nel tempo (es. disposizioni entrate in vigore dopo il 2021) e influenzare la validità formale delle notifiche telematiche.
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