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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8754/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità per l'attività svolta come consiglieri di amministrazione del Consorzio, nonostante l'intervento dell'art. 5, co. 7, del d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010. Contestavano l'interpretazione secondo cui la disposizione avrebbe escluso ogni compenso per amministratori di forme associative di enti locali, sostenendo invece che la norma mirasse a evitare duplicazioni di compensi per titolari di cariche politiche (o, alternativamente, prevedesse solo una riduzione) e denunciando anche violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento. I controricorrenti hanno eccepito, inoltre, questioni processuali e di competenza e hanno sollevato l'obiezione di irregolarità della notifica per sopravvenuta estinzione del Consorzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. In via preliminare ha dichiarato ammissibile la notifica del ricorso per cassazione al difensore del Consorzio anche se lo stesso ente sarebbe stato soppress o prima della pubblicazione della sentenza, richiamando la regola dell'ultrattività del mandato alla lite e la giurisprudenza consolidata che consente la notifica al procuratore costituito fino a che questi non dichiari l'evento interruttivo in udienza o non notifichi l'evento alle controparti. Sul merito ha ritenuto che l'art. 5, co. 7 cit., va interpretato nella sua portata testuale e nella funzione perseguita (principio di gratuità dell'amministrazione delle forme associative di enti locali che gestiscono servizi pubblici), posizione confermata dalla Corte costituzionale (sent. n. 151/2012) e dagli indirizzi della Corte dei Conti; perciò la disposizione elimina le retribuzioni/gettoni/indennità per gli amministratori di tali organismi (specialità rispetto all'art. 6 co. 3 che prevede una riduzione). Ha inoltre escluso che sussista lesione insanabile del legittimo affidamento: la norma opera ex nunc e l'interessato poteva recedere dall'incarico alla sua entrata in vigore. Sono state compensate le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 7, d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010

    «agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti»

    La Corte interpreta la norma in senso pieno e letterale: essa introduce il principio di gratuità per gli amministratori delle forme associative di enti locali che gestiscono servizi e funzioni pubbliche, escludendo ogni compenso e risultando speciale rispetto ad altre disposizioni che prevedono solo riduzioni.

  • art. 6, comma 3, d.l. 78/2010

    «...a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate... sono automaticamente ridotte del 10 per cento.»

    Questa norma stabilisce una riduzione generale dei compensi per gli apparati amministrativi; la Corte la considera applicabile in via generale ma subordinata alla specialità dell'art. 5, co. 7 che, per le forme associative indicate, esclude invece ogni compenso.

  • art. 27, comma 2 e art. 32, comma 3, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamati dalla Corte per sostenere l'interpretazione sistematica dell'art. 5 co. 7: le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali concorrono a definire l'ambito soggettivo delle fattispecie cui si applica il principio di gratuità.

  • Corte Costituzionale, sent. 14 giugno 2012, n. 151

    La Consulta ha qualificato la disposizione come volta a ridurre la spesa pubblica e ad enunciare un principio di gratuità dell'amministrazione nelle forme associate, confermando l'orientamento interpretativo che esclude la possibilità di compensi per tali amministratori.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in chiusura per gli effetti procedurali relativi ai presupposti per versamenti (menzione procedurale senza incidenza sul merito della controversia).

Massime di principio

  • Se una norma espressamente proibisce l'attribuzione di compensi per amministratori di specifiche forme associative di enti locali (es. gestione di servizi pubblici), tale divieto va interpretato come principio di gratuità e prevale su disposizioni generali che prevedono solo riduzioni.
  • La soppressione o estinzione di una parte dopo la decisione ma prima della pubblicazione non invalida automaticamente le notifiche effettuate al difensore già costituito: vige il principio di ultrattività del mandato alla lite, per cui il procuratore può essere destinatario delle notifiche fino a che non dichiari o notifichi l'evento interruttivo.
  • Le norme sopravvenute che eliminano compensi operano di regola ex nunc; il soggetto che non intende operare in regime di gratuità può recedere dall'incarico al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Quando il petitum riguarda un diritto patrimoniale determinato (es. pagamento di compensi già riconosciuti), la giurisdizione è normalmente del giudice ordinario anche se il rapporto è di natura onoraria; questioni sul rito non implicano automaticamente incompetenza per materia.
  • La riqualificazione della norma di disciplina applicabile alla stessa fattispecie (cambio della norma che regola la remunerazione) non costituisce necessariamente mutamento della causa petendi e può essere esaminata in sede di gravame o impugnazione se attiene solo alla qualificazione giuridica dei fatti.

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