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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, contestando l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% anziché del 4% alle melanzane grigliate e successivamente congelate o surgelate. Secondo la contribuente, tali prodotti rientravano nella categoria degli ortaggi, anche cotti, congelati o surgelati, soggetti all'aliquota agevolata del 4%. La società ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi su analoghe controversie relative ad annualità precedenti. Gli altri rilievi dell'accertamento riguardavano ricavi non contabilizzati e operazioni intracomunitarie ritenute inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo rilievo. Ha stabilito che le melanzane sottoposte a grigliatura e successivo congelamento devono essere ricondotte alla voce relativa agli ortaggi, anche cotti, congelati o surgelati, soggetti all'aliquota IVA del 4%, e non alla categoria degli ortaggi preparati o conservati soggetti al 10%. È stata quindi cassata la sentenza impugnata su questo punto ed è stato accolto il ricorso originario della società. Il secondo rilievo, relativo alla mancata contabilizzazione di ricavi, è rimasto fermo per acquiescenza della contribuente. Il terzo rilievo, relativo alle operazioni intracomunitarie inesistenti, era già stato dichiarato illegittimo dalla CTR ed è passato in giudicato. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte seconda, punto 6

    "ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati"

    La disposizione è stata interpretata nel senso che gli ortaggi sottoposti a cottura e successivo congelamento o surgelazione rientrano nella categoria soggetta all'aliquota IVA del 4%.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte terza, punti 69 e 70

    "ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico"; "ortaggi e piante mangerecce (...) preparati o conservati senza aceto o acido acetico"

    Le categorie soggette all'aliquota del 10% non sono state ritenute applicabili alle melanzane grigliate e successivamente congelate, poiché il trattamento caratterizzante era la cottura seguita dal congelamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della normativa IVA da parte della sentenza impugnata.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza sul primo rilievo.

  • Art. 378 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla memoria depositata dalla contribuente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'aliquota IVA, la classificazione di un prodotto alimentare dipende dalle sue caratteristiche oggettive e dal trattamento effettivamente subito, non soltanto dalla sua denominazione commerciale.
  • Gli ortaggi che sono stati cotti e successivamente congelati o surgelati possono rientrare nella categoria agevolata prevista per gli ortaggi anche cotti, congelati o surgelati, se il procedimento produttivo corrisponde alla fattispecie normativa.
  • Un eventuale trattamento accessorio, come l'immersione in olio, non modifica necessariamente la classificazione IVA se non costituisce l'elemento caratterizzante del prodotto.
  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su annualità diverse può assumere rilievo anche in una controversia successiva quando riguarda il medesimo problema giuridico e presupposti sostanzialmente identici.
  • L'accoglimento del ricorso su alcuni rilievi non elimina automaticamente gli effetti degli altri rilievi dell'accertamento: quelli non contestati o coperti da acquiescenza possono rimanere definitivi.
  • Quando la cassazione rileva una violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito e modificare l'esito dell'accertamento limitatamente al punto contestato.

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