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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01183/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, fondato su accesso della Guardia di Finanza presso i locali di "Villa Dafne", dove il contribuente abitava e svolgeva attività di ristorazione non risultante da contabilità esibita. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente ricavi e reddito tramite indagini bancarie, applicando la presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e recuperando a tassazione IRPEF, IVA e IRAP. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo integralmente il ricorso del contribuente, ritenendo confusa la motivazione dell’avviso perché riferita sia alla ristorazione sia all’attività di commercio di gioielli e perché l’atto era intestato al contribuente in proprio e non anche quale legale rappresentante della società di ristorazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello era stata introdotta una domanda/motivo nuovo, non dedotto in primo grado, relativo al fatto che l’avviso avrebbe dovuto essere notificato anche quale legale rappresentante della società; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o gravemente illogica, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una confusione non riscontrabile nell’avviso, che menzionava solo l’attività non dichiarata di ristorazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l’avviso era inequivocamente intestato al contribuente in proprio e dava conto dell’attività di ristorazione svolta nel luogo in cui il contribuente dichiarava invece di esercitare commercio di gioielli.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione in ragione della sospensione semestrale dei termini prevista per le controversie definibili ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017. Ha poi respinto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente né incomprensibile. Ha invece accolto il primo motivo, reputando fondata la violazione del divieto di nova in appello nel processo tributario: il contribuente aveva introdotto in secondo grado un tema d’indagine nuovo, fondato sull’assunto che la verifica riguardasse la società di capitali e non la sua attività individuale, questione non proposta in primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, con indicazione che il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dell’inammissibilità dell’eccezione posta a base della decisione di appello.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione relativa sulle movimentazioni bancarie è utilizzabile ai fini dell’accertamento induttivo; nel caso concreto l’Ufficio l’ha applicata ai versamenti e ai prelevamenti non giustificati, dopo aver valutato le difese del contribuente.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Delimita il contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario e, insieme all’art. 24, circoscrive il thema decidendum alle contestazioni formulate avverso l’atto impugnato.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Vieta le domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario; una nuova causa petendi o una nuova eccezione in senso stretto è inammissibile se non proposta in primo grado.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    Concorre a delimitare l’oggetto del giudizio tributario alle contestazioni dedotte nel ricorso introduttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta violazione di norme processuali e per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo nei limiti del nuovo testo interpretato in senso costituzionalmente orientato; non consente di censurare la semplice insufficienza motivazionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione, nel quale è stata verificata la tempestività del ricorso.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017

    Ha comportato la sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione nelle controversie definibili in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

  • art. 7, comma 1, Statuto del contribuente

    Richiamato dal contribuente tra i motivi di primo grado per difetto di motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal contribuente per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 384 c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario e nel rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nova in appello impedisce di introdurre, per la prima volta in secondo grado, una causa petendi diversa o una nuova eccezione in senso stretto rispetto ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo.
  • La nullità dell’atto impositivo non è rilevabile d’ufficio e, se non eccepita in primo grado, non può essere utilmente prospettata per la prima volta in appello.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esista solo graficamente ma non renda percepibile il fondamento logico della decisione; non è invece deducibile in cassazione il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla maggiore o minore plausibilità del ragionamento del giudice di merito.
  • L’accertamento tributario fondato su indagini bancarie deve essere apprezzato alla luce dell’effettiva riferibilità delle movimentazioni all’attività del contribuente; tuttavia la verifica di tale riferibilità non può essere estesa oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ammissibili nel processo.
  • Quando l’atto impositivo e gli atti istruttori individuano in modo univoco il contribuente e l’attività oggetto di controllo, non può essere valorizzato in appello un diverso destinatario della verifica per introdurre un tema di indagine nuovo e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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