Sentenza del 08/10/2019 n. 25065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ICI. Con il primo motivo ha sostenuto che l'appello del Comune fosse inammissibile perché privo di motivi specifici e meramente riproduttivo delle difese di primo grado. Con il secondo motivo ha contestato la validità dell'avviso, deducendo l'assenza della firma autografa o di una firma digitale qualificata e sostenendo che la mera indicazione a stampa del nominativo del responsabile fosse consentita solo in casi particolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello del Comune, poiché la riproposizione delle ragioni già dedotte può soddisfare l'onere di specificità quando il dissenso investe l'intera decisione e le censure risultano comunque ricavabili in modo inequivoco. Quanto alla sottoscrizione, ha stabilito che, per gli atti tributari locali prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché questi sia individuato con apposita determina dirigenziale. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non ha partecipato al giudizio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione può assolvere l'onere di impugnazione specifica quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e le ragioni di censura siano ricavabili, anche implicitamente, in termini inequivoci.
L'appello tributario non è necessariamente inammissibile se ripropone argomentazioni già svolte in primo grado, purché dal suo contenuto complessivo emerga chiaramente il dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
Art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
L'avviso deve essere riconducibile al funzionario competente designato dall'ente, ma la sottoscrizione non deve necessariamente consistere in una firma autografa quando trova applicazione la disciplina speciale sugli atti automatizzati.
Art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La norma speciale consente di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile per gli atti tributari locali generati da sistemi informativi automatizzati, a condizione che il funzionario e la fonte dei dati siano individuati in un apposito provvedimento dirigenziale.
Codice dell'Amministrazione Digitale, legge n. 82/2005
La disciplina generale della digitalizzazione amministrativa non esclude l'applicazione della norma speciale che ammette, per gli atti tributari locali automatizzati, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Negli appelli tributari, la riproposizione delle difese già formulate non determina automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare se, nel loro complesso, esse esprimano una contestazione chiara della decisione di primo grado.
- Per gli avvisi di accertamento tributario locale generati da sistemi informativi automatizzati, l'assenza della firma autografa non comporta di per sé l'invalidità dell'atto.
- L'indicazione a stampa del nominativo del funzionario può sostituire la firma autografa se il responsabile è competente e formalmente individuato mediante apposito provvedimento dirigenziale.
- La contestazione della firma dell'atto deve essere accompagnata dalla verifica della competenza del funzionario e dell'esistenza del provvedimento che lo designa; la sola assenza della firma manoscritta può non essere sufficiente.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre la liquidazione delle spese dipende anche dalla partecipazione della parte intimata al giudizio.
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