Cassazione Penale, Sentenza n. 16295/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari denunciando mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 292, comma 1, lett. c) e c)-bis c.p.p.), in particolare con riferimento all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p. Sosteneva che il Tribunale si era basato acriticamente sulla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., senza indicare elementi concreti e attuali a fondamento del pericolo di recidiva; che non era stata fornita motivazione specifica rispetto ai reati-fine (art. 74 d.P.R. 309/1990) estranei all'elenco di cui all'art. 275, comma 3; che il lungo intervallo temporale fra i fatti contestati e l'applicazione della misura (oltre tre anni) e l'assenza di contatti tra l'indagato e i coindagati deponevano per la cessazione dell'associazione; che il riferimento a un'attività di polizia del 7 dicembre 2024 era generico e insufficiente; e che non sussistevano elementi probatori di perdurante partecipazione all'organizzazione né sequestri o coinvolgimenti recenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il ruolo organizzativo attribuito all'indagato (stretto collaboratore del vertice Vito Ingrassetto, con compiti di reperimento, trasporto, occultamento e rifornimento di stupefacenti) e l'episodio documentato del 7 dicembre 2024 relativo a un'attività di spaccio presso l'abitazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla necessità di una valutazione prognostica del pericolo di recidiva e sulla possibilità, per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, di desumere l'attualità delle esigenze cautelari da elementi specifici anche se i fatti siano risalenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; è la norma di riferimento per l'organo che ha confermato l'ordinanza (Tribunale in sede di riesame).
art. 274 cod. proc. pen.
Stabilisce le esigenze cautelari (in particolare la lettera c) pericolo di recidiva) e la necessità di una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato, ma un'apprezzamento prospettico sulla personalità, modalità del fatto e contesto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di adeguatezza di talune misure cautelari per specifici reati (doppia presunzione richiamata dal ricorrente); il giudice deve comunque verificare l'eventuale sussistenza di elementi che smentiscano tale presunzione (segnali di rescissione del legame con il sodalizio).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale con cui si puniscono reati connessi al traffico di stupefacenti, indicata come riferimento per i reati-fine contestati all'interno dell'associazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Tipizza l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte richiama che questa fattispecie è fondata sui reati-fine e non impone automaticamente la stessa stabilità temporale dell'associazione mafiosa (art. 416-bis).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi di manifesta illogicità della motivazione; la Corte sottolinea i limiti di questo controllo rispetto alla rinnovazione del giudizio di merito.
art. 292, comma 1, lett. c) e c)-bis cod. proc. pen.
Norme sul contenuto dell'atto motivazionale dell'ordinanza impugnata (richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta carenza motivazionale).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, ove previsto, di una somma a titolo di ammenda; applicata per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione: non è ammessa una rinnovata valutazione dei fatti o una diversa valutazione degli indizi, salvo che non emerga una manifesta illogicità.
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p. è richiesta una valutazione prognostica del rischio di recidiva che tenga conto modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; la distanza temporale dai fatti impone una motivazione più approfondita ma non esclude di per sé l'applicabilità della misura.
- La presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata con elementi che dimostrino la rescissione del legame con il sodalizio; tuttavia il giudice può ritenere sufficienti indicatori anche recenti e circostanziati (es. interventi di polizia documentati) a confermare la persistenza del pericolo.
- Nei casi di associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la valutazione circa la stabilità o la cessazione del sodalizio richiede elementi specifici: l'assenza di contatti o il tempo trascorso sono argomenti rilevanti, ma vanno dimostrati con dati probatori concreti e non con deduzioni generiche.
- In un ricorso per cassazione avverso misure cautelari è strategico indicare puntualmente i profili di illogicità o di carenza motivazionale interni al provvedimento impugnato (mancanza di presupposti espressi, contraddizioni, omissioni specifiche), fornendo - ove possibile - documentazione che contrasti direttamente i fatti valorizzati dal giudice di merito.
- Segnalazioni investigative recenti (anche se episodiche) che attestino condotte correlate al reato possono essere decisive per il giudice della cautela e per il controllo di legittimità, specie quando l'ordinanza di merito le abbia adeguatamente motivate.
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