Sentenza del 23/02/2017 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Registrazione in termine fisso - Atti dell'autorità giudiziaria - Solidarietà - ONLUS - Esenzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la debenza dell'imposta di registro su un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sostenendo che l'esenzione prevista per le ONLUS dall'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991 dovesse applicarsi anche agli atti processuali e che l'imposizione solidale fosse incompatibile con i principi costituzionali. La controversia riguardava quindi sia l'estensione dell'esenzione alle sentenze sia la legittimità della richiesta dell'intero tributo a una sola delle parti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che l'Ufficio può applicare il principio di solidarietà per assicurare il recupero dell'imposta di registro dovuta sulle sentenze del Tribunale ordinario e può agire nei confronti di una qualsiasi delle parti. L'esenzione prevista per le ONLUS non è stata ritenuta applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria, poiché il d.P.R. n. 131/1986 impone la registrazione e il pagamento dell'imposta per tutti i provvedimenti giudiziari. Il fatto che il tributo sia richiesto alla parte soccombente esclude, secondo la decisione, un contrasto con i principi costituzionali.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, legge n. 266/1991, legge-quadro sul volontariato
disciplina l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti connessi allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato
L'esenzione riguarda gli atti connessi all'attività dell'organizzazione, ma non è stata interpretata come estesa agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti alla specifica disciplina dell'imposta di registro.
d.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
obbligo di registrazione e versamento dell'imposta per tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari sono soggetti a registrazione e imposta secondo la disciplina propria degli atti giudiziari, senza che l'esenzione prevista per le ONLUS operi automaticamente.
Principio di solidarietà nell'obbligazione tributaria relativa agli atti giudiziari
L'Amministrazione finanziaria può richiedere l'intero importo dell'imposta a una qualsiasi delle parti obbligate, fermo restando il diritto di regresso interno tra le parti secondo la ripartizione delle spese e della soccombenza.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per enti non lucrativi devono essere interpretate in base al loro ambito oggettivo e non si estendono automaticamente agli atti giudiziari disciplinati da una normativa speciale.
- Per l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, l'Amministrazione può normalmente rivolgersi a una qualsiasi parte obbligata in solido, anche se nei rapporti interni il pagamento deve gravare sulla parte soccombente.
- La solidarietà tributaria consente all'Ufficio di privilegiare il soggetto più facilmente aggredibile per recuperare l'imposta; eventuali contestazioni sulla ripartizione finale del costo devono essere fatte valere nei rapporti tra le parti.
- La qualifica di ONLUS o di ente esente non esclude di per sé l'imposizione su una sentenza: occorre verificare se la specifica norma di esenzione include espressamente o inequivocabilmente gli atti giudiziari.
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