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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1273

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Peperoncino di Calabria (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 della Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta «Peperoncino di Calabria» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e si fonda sull’assenza di dichiarazioni di opposizione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Peperoncino di Calabria» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Peperoncino di Calabria» (IGP), riconosciuta nell’ambito del sistema unionale delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; riguarda il procedimento di registrazione e gli effetti della iscrizione nel registro dell’Unione. Non disciplina esclusioni specifiche ulteriori rispetto al fatto che la decisione deriva dall’assenza di opposizioni nel procedimento previsto dal regolamento di base.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Peperoncino di Calabria"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1273 della Commissione conclude il procedimento di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Peperoncino di Calabria» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il sistema unionale delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli, specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. È inoltre indicato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione conformemente all’articolo 17 del medesimo regolamento. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione dell’indicazione geografica nel registro unionale.

Effetti giuridici dell’atto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Peperoncino di Calabria» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione comporta il riconoscimento ufficiale dell’indicazione geografica nel sistema UE di tutela delle qualità e delle provenienze dei prodotti agricoli.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È precisato, in formula standard, che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione della IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Peperoncino di Calabria» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti del provvedimento

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità dei prodottiproprietà intellettuale

Testo integrale

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