Regolamento (UE) 2026/1253
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1253 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Babic de Buzău (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive la denominazione «Babic de Buzău» come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione. L’atto si fonda sul nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche e prevede la registrazione a livello unionale. La Commissione constata l’assenza di opposizioni e dispone l’iscrizione, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Babic de Buzău» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Babic de Buzău» (IGP), relativamente alla sua registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Romania e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1253: iscrizione dell’IGP «Babic de Buzău»
Il regolamento di esecuzione della Commissione del 4 giugno 2026 iscrive «Babic de Buzău» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nel sistema introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Romania ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, sulla base dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si evidenzia inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone in modo diretto l’iscrizione dell’indicazione geografica «Babic de Buzău» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori e le autorità nazionali, ciò comporta l’attivazione della tutela unionale propria delle indicazioni geografiche registrate secondo il nuovo regime.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP «Babic de Buzău»
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Babic de Buzău» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione attribuisce alla denominazione la tutela prevista dal sistema unionale delle indicazioni geografiche.
Base normativa e assenza di opposizioni
La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda era stata presentata dalla Romania e pubblicata in precedenza ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012; non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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